Antiriciclaggio: modifiche su Assegni e Libretti al Portatore

A cura dello studio associato dei Commercialisti Cagnin  Cavallin  Martignon  Rovoletto.

Pianiga – Venezia www.ccmassociati.it

Antiriciclaggio: modifiche su Assegni e Libretti al Portatore

Il DL 112/2008 ha modificato la disciplina prevista dal DLgs. 231/2007, entrata in vigore il 30.4.2008, in materia di:

• limitazioni all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore;
• assegni bancari e postali;
• assegni circolari, vaglia postali e cambiari;
• libretti di deposito bancari o postali al portatore.


Si riassume brevemente la disciplina modificata ed attualmente vigente


Gli assegni, bancari, circolari, postali, emessi per importi di 12.500 euro o superiori, dovranno essere del tipo NON TRASFERIBILE.

Gli assegni dovranno portare l’indicazione del nome o della Ragione sociale del Beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Si potranno chiedere assegni “liberi” (vale a dire TRASFERIBILI), da emettere per importi inferiori a 12.500 euro, pagando un imposta di bollo di euro 1,50.

È stato abrogato l’obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante.



Libretti al portatore

E’ vietato il trasferimento senza il tramite di intermediari finanziari (banche e poste italiane etc) di libretti al portatore o di libretti di deposito bancari o postali e di denaro in contante, per somme superiori a euro 12.500.

Sanzioni.

Le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno comunicare al ministero le eventuali infrazioni riscontrate nella procedura di circolazione di assegni e libretti, e le infrazioni saranno punite con sanzioni pecuniarie di importo fino al 40% del valore del titolo.
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