FEDERSPEV – Assemblea Provinciale VE - Problemi Previdenziali e Fiscali 2009

di Paolo Quarto 

FEDERSPEV – ASSEMBLEA PROVINCIALE DI VENEZIA

PROBLEMI PREVIDENZIALI e FISCALI 2009

Pensioni d'annata e perequazione annuale

Il problema delle cosiddette pensioni d’annata, cioè delle pensioni vecchie, ridotte a meno della metà del loro valore iniziale (rispetto a quelle di un pari grado con identica anzianità contributiva andato in pensione uno o due anni fa), è sostanzialmente un problema di mancata rivalutazione, cioè di rivalutazioni scarse, insufficienti e inadeguate.

Su tale problema, per quanto concerne i dipendenti pubblici, in occasione della presentazione di numerosi ricorsi nel corso degli ultimi anni, la Corte Costituzionale e, di riflesso, le Corti dei Conti, hanno ormai più volte affermato che non esiste nell’ordinamento giuridico un principio per cui le pensioni devono essere incrementate in base alla retribuzione degli attivi e che, semmai, deve essere valutata la ragionevolezza e la legittimità del meccanismo legislativo cosiddetto di perequazione automatica della pensione e quindi la sua idoneità ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia (essendo la pensione una retribuzione differita) mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa.

L’inidoneità dell’attuale meccanismo di perequazione deriva in parte dal fatto che i modesti incrementi annuali vengono attribuiti, ormai da molti anni, soltanto in base alle variazioni dell’indice del costo della vita, senza tener conto alcuno dell’andamento della economia e dell'evoluzione delle retribuzioni degli attivi (l'indice di dinamica salariale fu eliminato dal decreto legislativo 503 del 1992 in occasione della prima riforma delle pensioni). E non soltanto per questo.

Le variazioni del costo della vita ufficialmente accertate ogni anno dall'ISTAT, notevolmente inferiori e lontane da quelle reali, sono state e sono applicate non sull’intero reddito pensionistico ma suddividendo questo in fasce, in misure percentuali a scalare (100%, 90%, 75%) in modo da ridurre gli effetti perequativi sulle quote di reddito pensionistico più elevato, tartassate invece da aliquote IRPEF progressivamente più incisive.

Per misurare l’inidoneità del meccanismo di perequazione applicato è sufficiente del resto valutarne i dati per il periodo 2001- 2008 A dicembre 2008, l'indice dei prezzi al consumo utilizzato per misurare le variazioni applicabili, ha segnato ufficialmente il valore di 134,5. Dal B confronto con l'indice dell’anno di entrata in vigore dell'euro, a dicembre 2001, pari a 116, risulterebbe quindi per questi ultimi sette anni una teorica variazione del costo della vita di appena il 15,9%, che ciascuno può giudicare quanto sia distante da quella reale e che ha invece inciso pesantemente sul potere di acquisto delle rendite pensionistiche.

È comunque questo il sistema di perequazione vigente, il quale per il triennio 2008-2010 (a parte l'esclusione soltanto lo scorso anno di ogni rivalutazione sulle pensioni superiori a 3.489,00 euro) è stato e verrà applicato con l'attribuzione dell'intera variazione sulle quote di pensione fino a 5 volte il minimo INPS e con il 75% della variazione stessa per la parte di pensione eccedente.

In concreto quindi nel 2009" per l'INPDAP e l'INPS, le quote di pensione fino a 2.217 euro mensili
lordi sono state incrementate del 3,3% e le quote eccedenti i 2.217 euro soltanto con il 2,48%.
Per l’ENPAM, la rivalutazione continua ad essere applicata con criteri anche più severi, perché le quote di pensione fino a circa 1.922,00 euro sono state aumentate del 2,42% (75% della variazione) e sulle quote eccedenti è stato apportato un aumento dell’1,62% (50% della variazione).

Confronto tra la perequazione INPDAP-INPS 2009 e le rivalutazioni ENPAM

pensione mensile lorda,   in euro 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
incremento lordo INPDAP o INPS   25     33      49      66     80      93   117    142
incremento lordo ENPAM               18      24      37     48     56      64    80       96


Novità in futuro?
Tra le speranze (o forse illusioni) per un futuro migliore della perequazione (almeno in ambito INPDAP e INPS), dobbiamo annoverare, all'interno di una recente proposta di legge delega di riforma previdenziale il contenuto specifico di un comma (art 4, lettera d) inteso alla revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni allo scopo di individuare mezzi e modalità adeguate alla protezione del potere di acquisto anche attraverso la rivalutazione su base semestrale.

Applicazione dell'art 1 comma 411egge 335/1995 sulla riduzione delle pensioni a superstiti
Per le pensioni a superstiti INPDAP e INPS, liquidate e da liquidare per decesso del titolare dopo l'entrata in vigore della legge 335/1995, in caso di possesso di redditi personali da parte del coniuge superstite, la normale aliquota di reversibilità (60%) è ridotta al 45%, 36%, 30%, rispettivamente nei casi in cui i redditi propri del beneficiario , nel 2009 superino 17. 869,02 , 23.825,36 o 29.781,70 euro annui lordi. Questa falcidie sull’assegno di reversibilità continua ad operare, nonostante le numerose passate iniziative legislative per la sua soppressione ed i ricorsi giurisdizionali giunti, purtroppo senza esito favorevole, anche alla Corte costituzionale e nonostante l'abolizione, da quest'anno, della maggior parte degli analoghi divieti di cumulo operanti fino al 2008 tra pensione diretta e reddito.

Mentre quest'ultimo intervento agevolativo per le sole pensioni dirette, potrebbe fornire nuove motivazioni e impulsi per riportare il problema delle reversibilità davanti alla Corte Costituzionale, continua ad rimanere aperta la possibilità di ricorrere nei confronti dell'INPDAP e dell'INPS, per rientrare in possesso delle quote di perequazione automatica non erogate e congelate relative alle pensioni a superstiti già esistenti all'entrata in vigore della legge 335 e per le quali la legge stessa aveva escluso le riduzioni, salvo riassorbimento con i futuri miglioramenti. Recenti decisioni in sede civile e amministrativa che hanno respinto la tesi degli Istituti Previdenziali ( che gli incrementi i di perequazione annuale costituiscano “futuri miglioramenti”), fanno sperare nel buon esito di altri ricorsi su tale problema .

Il prelievo fiscale sulle pensioni e il problema delle " detrazioni di imposta"

La tassazione delle pensioni avviene, ormai dal 1997, attraverso le informazioni del Casellario INPS delle pensioni, cui i singoli Enti previdenziali sono tenuti a comunicare periodicamente le pensioni in erogazione e le loro variazioni annuali. Il Casellario somma le pensioni in capo ad uno stesso titolare, determina (in base alI’ammontare complessivo delle rendite dello stesso titolare) l’aliquota IRPEF media, comunicandola agli Enti per l’applicazione sulle singole pensioni.

Poiché la rielaborazione dei calcoli e la comunicazione dell’aliquota più elevata avvengono nel corso dell’anno (in relazione, ad esempio, agli incrementi di pensione per perequazione automatica già percepiti), gli Enti sono costretti ad operare i conguagli di prelievo fiscale per tutti i ratei pregressi a partire da gennaio, determinando debiti e recuperi di IRPEF di una certa consistenza.

Grande rilevanza ha inoltre assunto il problema delle eliminazione delle detrazioni d'imposta per reddito o per familiari a carico, che in molti casi i pensionati hanno omesso di richiedere, perché inconsapevoli di dover effettuare tale adempimento annualmente. La mancata specifica richiesta ha determinato l’eliminazione automatica delle detrazioni già applicate nei ratei pregressi a partire da gennaio ( che quindi avevano comportato un minor prelievo IRPEF), determinando debiti e recuperi di imposta di rilevante consistenza.

I pensionati che hanno subito o stanno subendo il recupero di detrazioni per il 2008, cui avrebbero avuto in realtà diritto se le avessero richieste tempestivamente lo scorso anno, potranno comunque recuperarle in occasione della prossima presentazione del mod. 730 o del mod. UNICO. Essi devono inoltre richiederle agli Enti per l’anno in corso e per gli anni futuri, se continueranno ovviamente ad averne titolo.

articolo segnalato da Giuliano Sassi - FEDERSPEV
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