REGIME FISCALE DELLE CONSULENZE E PERIZIE MEDICHE RESE DA MEDICI CHE OPERANO AL DI FUORI DELL'ATTIVITA' INTRAMURARIA

Con la risoluzione 12.3.2007 n. 42, l'Agenzia delle Entrate, fornisce alcune delucidazioni sulla qualifica reddituale dei compensi percepiti da Medici, dipendenti ospedalieri, in rapporto esclusivo con l’azienda sanitaria ospedaliera, che siano autorizzati dalla medesima azienda ad espletare la consulenza medico-legale a titolo personale, al di fuori dell'attività intramuraria.

Vengono distinti due casi:

 prestazioni medico legali rese all’Autorità giudiziaria, nell’ambito del procedimento penale: in questo caso trattasi di consulenza prestata al magistrato, si rientra nell’esercizio di pubblica funzione, pertanto i compensi relativi saranno qualificati in: 
     - redditi assimilati a lavoro dipendente se il medico non ha partita iva;
    - redditi di lavoro autonomo se il medico ha partita iva e di conseguenza, vista la natura della prestazione, il compenso verrà assoggettato ad iva 20%;

 prestazioni rese nel quadro di un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative, e simili: in questo caso si devono distinguere due situazioni:
   - attività svolta con carattere di abitualità, si rientra nel regime proprio del reddito di lavoro autonomo, il professionista dovrà aprire la Partita Iva ed assoggettare i compensi ad Iva
   - attività svolta occasionalmente, si rientra nel regime delle prestazioni occasionali, pertanto non è necessario possedere la Partita Iva.;

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