Convegno: "La Contraccezione d'Emergenza" 9 ottobre 2010

Sabato 9 ottobre 2010, alle ore 8,30, nella Sala Convegni dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Venezia, in Via Mestrina 86, a Mestre, si svolgerà un convegno, organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione Ars Medica, avente come titolo “La contraccezione d’emergenza”.
La contraccezione d’emergenza (CE) consiste nell’assunzione, da parte di una donna fertile di un farmaco, principalmente il Levonorgestrel (LNG), durante le 72 ore successive a un rapporto sessuale non protetto. Nel 2005 l’OMS dichiarava che “la CE con LNG ha dimostrato di prevenire l’ovulazione e di non avere alcun rilevabile effetto sull’endometrio o sui livelli di progesterone, quando somministrata dopo l’ovulazione. La pillola è inefficace dopo l'annidamento e non provoca l'aborto.” La FIGO (Federazione Internazionale Ginecologi e Ostetrici), la massima Autorità mondiale in Ginecologia, in uno Statement (posizione ufficiale) del Marzo 2009, ha stabilito che la contraccezione d’emergenza con LNG ad alte dosi impedisce l’ovulazione, non impedisce l’impianto, non impedisce lo sviluppo dell'embrione, se iniziato, e quindi, "qualunque definizione di gravidanza si utilizzi, non è mai abortivo".
Contro queste posizioni vi sono medici che sostengono che il LNG non abbia un sicuro effetto antiovulatorio, e che, quindi, non impedirebbe l’incontro tra uovo e spermatozoo, momento primo dell’inizio della vita.
Altro tema che verrà affrontato dal convegno è se esiste un diritto da parte della donna di vedersi prescritto, nei tempi utili, il Levonorgestrel e se esiste un diritto del medico a rifiutare la prescrizione per motivi d’obiezione di coscienza. In un documento del Consiglio Nazionale FNOMCEO approvato a Ferrara il 25 ottobre 2008, a proposito di LNG, si legge: ”Nel riaffermare il diritto dei medico alla clausola di coscienza che trova il suo fondamento nell’art. 22 del Codice di Deontologia Medica, va ricordato il dovere per il medico di “...fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento”. In altre parole, l’equilibrio tra il diritto del medico alla clausola di scienza e coscienza e quello della donna alla fruizione della prestazione riconosciuta come disponibile, non fa venir meno l’obbligo, anche deontologico, dei medici di adoperarsi al fine di tutelare, nei termini suddetti, l’accesso alla prescrizione nei tempi appropriati.
Altro argomento che verrà discusso è la prescrizione del LNG a ragazze minorenni e l’obbligatorietà della ricetta non ripetibile, che esiste in Italia, assieme a Bulgaria, Ungheria, Irlanda e Lituania; mentre è un prodotto da banco in Belgio,Olanda, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Albania, Croazia, Estonia, Grecia, Islanda, Lettonia e Romania, Israele, Tunisia, Turchia, SudAfrica, Stati Uniti, Canada, India, Cina, Nuova Zelanda e Australia e persino in Paesi Sudamericani dove l’aborto è vietato come Cile, Argentina, Uruguay, Colombia e Messico.
Per l’OMS i preparati combinati e quelli a base di LNG sono considerati privi di restrizioni d’uso (Classe 1 WHO).
In allegato la bozza del programma.
 

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