Aggiornamento notizie sulla PEC

Entro il 29 novembre 2011 tutte le società iscritte nel Registro delle imprese, devono comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica certificata PEC al Registro delle imprese (art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008 convertito nella L. n. 2/2009), se non hanno già provveduto.
Il Ministero, di fronte alle numerose segnalazioni dei soggetti gestori del sistema, di non essere in grado di far fronte alle richieste di nuovi indirizzi PEC,  rileva l’“opportunità” per le Camere di Commercio di astenersi dall’applicazione delle sanzioni previste e di ritenere “corretto adempimento” anche quello tardivo (cioè entro i il 31 dicembre).
Pertanto per le comunicazioni presentate oltre il 29/11/11 ma entro il 31/12/2011 non vengono applicate le sanzioni previste (vedi lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 224402 del 25.11.2011 scaricabile dall’area “Documenti” della pagina PEC del sito della Camera di Commercio di Venezia).
Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte: potranno partire da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 1.032.

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