Sentenza Corte di Cassazione n. 5749 del 03.03.2008

SENTENZA N. 5749 DEL 3.03.2008 CORTE di CASSAZIONE – condannata la società che ha licenziato l’assistente alla poltrona nel periodo di gravidanza.
La Corte di Cassazione sancisce che il divieto di licenziamento di cui alla L. n. 1204 del 1971, art. 2 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, ai sensi del D.P.R. n. 1026 del 1976, art. 4.

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Giurisprudenza
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