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TAR Calabria - sentenza n. 1688 del 08-11-2007
Nel caso di specie un medico ha impugnato la graduatoria definitiva per l'accesso ai rapporti di medicina generale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 lett. B del DPR 484/96.
In effetti, nel punteggio finale non è stato valutato il periodo di sostituzione di altri colleghi medici, effettuato senza essere in possesso del titolo di formazione specialistica in medicina generale.
Il Tar Regione Calabria ha confermato che, in base al dettato normativo, l'attività di sostituzione svolta prima che il medico conseguisse l'attestato previsto non può essere presa in considerazione ai fini dell'inserimento in graduatoria.
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TAR CALABRIA 01-04-2008.pdf | 53.26 KB |
Categoria News:
Giurisprudenza
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