30 aprile: riscossione accentrata - invio comunicazione telematica: medici e strutture sanitarie private

Modello SSP: entro il 30 Aprile
Le disposizioni dettate dalla Finanziaria 2007 prevedono che la riscossione dei compensi dovuti al professionista per l’attività resa nell’ambito di una struttura sanitaria debba essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie che hanno l’obbligo di incassare il compenso “in nome e per conto" del prestatore di lavoro autonomo (medico o paramedico) e riversarlo al medesimo.
Tali disposizioni interessano le strutture che mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.
Vengono ritenute “strutture sanitarie private le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari”. Pertanto, con la frase “ogni altro ente o soggetto privato” comprende anche gli studi medici, di conseguenza, se un Medico concede l’utilizzo dei locali del proprio studio è assoggettato a tali disposizioni. La struttura sanitaria privata «….. è essenzialmente individuata in relazione all’attività di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali della “struttura aziendale” per l’attività di lavoro autonomo mediche e paramediche » e sono strutture i soggetti che «…..mettono a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica, ovvero organizzino servizi strumentali all’esercizio dell’attività stessa”.
Tutto ciò è previsto dal provvedimento del 13 Dicembre 2007, chiarito con la Circolare n. 13/E del 15/03/2007 dell’Agenzia delle Entrate e con successiva risoluzione n. 270 /E del 27/09/2007.
La circolare 13/E sottolinea che tali disposizioni si applicano ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente e non si applicano invece ai compensi dovuti a fronte delle prestazioni rese direttamente al paziente, per il tramite del professionista, dalla struttura sanitaria privata, nell'ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa impegnata nell'organizzazione dei servizi medici e paramedici, nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente; Pertanto nel primo caso il rapporto preminente è “Medico-Paziente” nel secondo caso lo è “Struttura-Paziente”.
Nel primo caso la Fattura sarà emessa dal medico nei confronti del paziente ma l’incasso sarà effettuata dalla struttura che fungerà da “cassiere” mentre nel secondo caso sarà la struttura, fornitrice della prestazione, che emetterà fattura (a proprio nome) al paziente, mentre il medico fatturerà poi alla struttura (che fungerà da sostituto d’imposta) le sue prestazioni applicando la ritenuta d’acconto.
Per il sanitario in regime di intramoenia, poiché la prestazione seguita rientra nei redditi assimilati a lavoro dipendente, sarà la struttura che figura come fornitrice della prestazione e che incasserà il compenso. Il medico riceverà i suoi compensi all’interno della “Busta Paga”.
Le strutture sanitarie Private non sono tenute alla riscossione accentrata dei compensi dovuti al medico di medicina generale per l’attività di lavoro autonomo prestata in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale. (Risoluzione 304/2008). La Struttura è, in ogni caso, obbligata a provvedere alla riscossione accentrata dei compensi dello stesso medico relativi ad ogni altra prestazione medica o paramedica resa in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il Paziente (al di fuori dell’ambito dell’attività convenzionale)

Riscossione accentrata
La struttura sanitaria cura la riscossione fungendo da tramite tra il medico (o paramedico) e il paziente.
· Il professionista che ha eseguito la prestazione è tenuto a emettere fattura nei confronti del paziente; La struttura riscuote il contante ovvero, per i pagamenti alternativi al contante, ne cura la riscossione provvedendo al rilascio o al ritiro del documento comprovante il pagamento (scontrino della carta di credito o bancomat, ricevuta di bonifico bancario, assegno di conto corrente, ecc.);
· La struttura riversa o consegna al professionista interessato gli importi riscossi (in contanti) o i documenti ritirati o emessi (per pagamenti alternativi al contante);
· La struttura rilascia al paziente (garantendo il rispetto della riservatezza dei dati trattati) apposita quietanza attestante l'avvenuto pagamento del compenso incassato (o gestito in nome e per conto del professionista), mediante un'annotazione in calce alla fattura emessa dal professionista la quale specifichi le le modalità di incasso- e, per i pagamenti diversi dal contante, gli estremi identificativi del mezzo di pagamento.

Registrazione dei compensi riscossi
La struttura sanitaria deve registrare il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura, in alternativa:
· mediante annotazione separata nelle scritture contabili che essa è obbligata a tenere in relazione alla propria attività;
· mediante annotazione in un registro appositamente istituito .
Rimane l’obbligo del professionista di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Adempimenti della struttura
La struttura deve indicare nei propri registri, distintamente per ciascuna operazione di riscossione:
· data del pagamento ed estremi della fattura emessa dal professionista;
· generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso;
· ammontare del corrispettivo riscosso ;
· modalità di pagamento (contante; tipo ed estremi del documento emesso/ricevuto per pagamenti alternativi al contante).

Comunicazione telematica dei compensi riscossi all'Agenzia delle Entrate
La struttura privata ha l' obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia stessa dell'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente entro il 30 Aprile di ciascun anno in riferimento ai compensi riscossi l’anno precedente (con il “modello SSP”.)

Regime sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di incasso e di trasmissione telematica
Per la mancata osservanza delle disposizioni in esame, a carico delle strutture sanitarie private, è previsto uno specifico regime sanzionatorio ,
Violazione degli obblighi di
· incasso del compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo
· registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie ovvero in apposito registro
la struttura sanitaria è assoggettata alla sanzione amministrativa da 1.032,00 euro a 7.746,00 euro (prevista dall'art. 9 del DLgs. 471/97):
Violazione degli obblighi di
· omessa trasmissione telematica dei compensi incassati in nome e per conto dei professionisti;
· ovvero di comunicazione di dati incompleti .
la struttura sanitaria è assoggettata alla sanzione amministrativa da 258,00 euro a 2.065,00 euro (prevista dall'art. 11 c. 1 lett. a) del DLgs. 471/97).

Società immobiliari e studi
Sono considerate Strutture sanitarie anche:
- la società immobiliare che presta servizi amministrativi, contabili, organizzativi, informativi a favore di operatori sanitari (interpello del 28/07/2008),
- Gli Studi medici Individuali o Associati (anche studi odontoiatri) nel caso un medico “esterno” esercita la propria attività verso pazienti propri nei locali dello studio.

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