Aggiornamenti Fiscali - ICI - Elenchi - IRAP

A seguito di alcune modifiche apportate dal decreto legge 112 del 25/06/2008 si allegano gli aggiornamenti su
esenzione ICI prima casa , abolizione elenchi clienti e fornitori, obblighi di tracciabiliutà per professionisti , etc.

A cura dello Studio Associato Cagnin Cavallin Martignon Rovoletto

Brevi  notizie fiscali

- Esenzione ICI prima casa

Con l’articolo 1, il Decreto Legge 93 del 27 maggio 2008, ha escluso dall’applicazione dell’ICI gli immobili adibiti ad abitazione principale.
L’esclusione opera a partire dall’anno 2008 e quindi anche per i versamenti di giugno 2008..
L’esclusione si riferisce alle abitazioni principali nonchè a “quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”; sono espressamente esclusi dall’agevolazione gli immobili “di pregio” (categorie A1, A8, A9), che continuano a scontare ICI come in precedenza.
Diviene importante quindi verificare il regolamento comunale in vigore, che può definire diversamente e in autonomia su alcuni aspetti, quali a titolo di esempio:
- può stabilire il numero e la tipologia delle pertinenze all’abitazione principale che saranno oggetto dell’esenzione
- può assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (stabilendo anche il grado di parentela). Ovviamente tale abitazioni devono essere utilizzate come abitazioni principali.
- può assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

E’ esentata dall’imposta anche l’unità abitativa posseduta dal soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
Rimborso

Chi avesse già effettuato il versamento dell'ICI per l'anno 2008 riferita a fabbricati ora esenti, potrà chiedere all'Ufficio Tributi del Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro 5 anni dalla data di pagamento, presentando istanza di rimborso.

Il Comune deve provvedere ad effettuare il rimborso dell’imposta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, maggiorata dei previsti interessi.
E’ opportuno allegare all’istanza di rimborso i documenti giustificativi (es. fotocopia del bollettino postale o del modello F24).


Abolizione degli elenchi clienti e fornitori (DL 25.6.2008 N. 112)

Con il decreto legge 112 è stato abolito l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori nonchè il relativo regime sanzionatorio in riferimento anche alle violazioni commesse in passato.

Abolizione degli obblighi di tracciabilità per i professionisti (DL 25.6.2008 N. 112)
E’ stato eliminato il divieto per i professionisti di incassare i compensi in denaro contante per le somme superiori a determinati limiti (1.000,00 euro fino al 30.6.2008).
Pertanto non saranno più obbligati ad incassare i compensi mediante i mezzi bancari (assegni non trasferibili, bonifici etc).

- Professionisti ed Irap

Riteniamo interessante evidenziare il comunicato stampa che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 13 giugno 2008 relativamente al problema dell’imponibilità all’imposta Irap del reddito derivate dall’attività professionale autonoma.
Si riporta il testo del comunicato, evidenziandone i tratti salienti:
L'individuazione dell'attività autonomamente organizzata costituisce condizione indispensabile per assoggettare ad Irap i titolari di reddito di lavoro autonomo. Dunque, in mancanza di questo presupposto, ritenuto necessario, gli esercenti arti e professioni non sono tenuti al versamento del tributo. E' quanto chiarisce la circolare n. 45/E dell'Agenzia delle Entrate che, recependo l'orientamento della Corte di Cassazione, fornisce istruzioni agli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia di Irap e per la determinazione delle strategie difensive da adottare nei giudizi.
Requisiti dell'autonoma organizzazione
In particolare, gli elementi che anche considerati singolarmente sono sufficienti a far rilevare la presenza di una autonoma organizzazione sono i seguenti:
l'impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori. Al riguardo, come spiega la circolare, non rileva l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche e la presenza di tirocinanti;
l'utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono le necessità minime per l'esercizio dell'attività.
Come individuare l'autonoma organizzazione
Per individuare gli elementi che connotano l'autonoma organizzazione gli uffici sono invitati a:
esaminare le dichiarazioni, con specifico riguardo al quadro concernente i redditi di lavoro autonomo;
porre particolare attenzione ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
valutare i beni strumentali utilizzati dal contribuente;
controllare i contratti registrati; raccogliere ulteriori elementi interrogando l'anagrafe tributaria.
Gestione del contenzioso
Quanto alla gestione del contenzioso la circolare precisa che l'assenza di autonoma organizzazione può essere fatta valere soltanto nel ricorso e non può essere introdotta in giudizio successivamente. Riguardo invece l'onere di provare l'eventuale assenza dell'autonoma organizzazione, questo spetta al contribuente.

Il testo completo della circolare n. 45/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it

30 Giugno 2008                          Dr Matteo Martignon
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