COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ISCRITTI: NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la sua circolare n. 14 dello scorso 22.12.2011, ricorda che dal 1° Gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 – comma 1 – della Legge n. 183/2011 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Secondo il disposto legislativo, e come messo in evidenza dalla circolare della Funzione Pubblica, la disposizione è diretta a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà (in allegato facsimile di autocertificazione).
Dal 1° Gennaio 2012, quindi, i certificati avranno validità solo nei rapporti tra privati e le Amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini informazioni già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.
Nello specifico, in qualità di Ente Pubblico, l’Ordine non può rilasciare certificati di iscrizione destinati a rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi ma solo ed esclusivamente quelli destinati ad eventuali rapporti fra privati.
Le Pubbliche Amministrazioni provvederanno direttamente a fare le verifiche presso l’Ordine.

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A norma dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, per provvedere agli “idonei controlli anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, le Pubbliche Amministrazioni procedenti debbono richiedere la conferma dei dati a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria.ve@pec.omceo.it  

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