Dati rilevanti a fini agevolazioni fiscali : MODELLO EAS

A cura dello Studio  Cagnin Cavallin Martignon Rovoletto  -  Commercialisti OMCeO Venezia

Fonte: Banca dati del Sole 24 ore

MODELLO EAS

Enti associativi e società sportive dilettantistiche

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscalmente rilevanti

Si ritiene utile informare i lettori di alcune novità che riguardano il mondo del “Non Profit”, ritenendo che molti iscritti ne siano interessati sia direttamente che indirettamente.

L’art. 30 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, ha stabilito che gli enti non commerciali di tipo associativo e le società sportive dilettantistiche, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, al fine di consentire gli opportuni controlli e permettere la verifica dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, che consentono loro di usufruire di alcune agevolazioni fiscali.

Per potere acquisire le notizie utili a tale scopo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali , c.d. “modello EAS”.

Riprendiamo il paragrafo delle istruzioni ministeriali:

“.. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO.

Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (ossia il 29 novembre 2008) sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.

Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Sono parimenti esonerati dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.

L’onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. …”

Pertanto, le disposizioni relative alla comunicazione dei dati mediante il modello “EAS” si applicano:

- agli enti non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72, salvo specifiche esclusioni;
- alle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289.

Da quanto sopra, devono inviare il modello, tutti gli enti associativi che rientrano nell’art 148 del tuir, compresi quelli che vivono esclusivamente di contributi o quote associative, anche se privi di partita iva e in possesso del solo codice fiscale.

Secondo quanto successivamente chiarito, dalla circolare Agenzia delle Entrate 29.10.2009 n. 45, non sono tenuti all’invio della comunicazione dei dati, mediante il modello EAS, per mancanza dei presupposti, i soggetti indicati qui di seguito:

Enti associativi commerciali
Sono esclusi dall’obbligo d’invio del modello EAS gli enti associativi che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dai citati artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72.

Enti non commerciali non associativi
Non sono obbligati all’invio del modello gli enti non commerciali che non hanno natura associativa (es. fondazioni).

Onlus
Sono state espressamente escluse dall’obbligo tutte le Onlus, quindi, anche le associazioni con la qualifica di Onlus.

Enti associativi destinatari di una specifica disciplina fiscale
Non sono tenuti all’invio del modello EAS gli enti associativi che non si avvalgono dei suddetti articoli 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72, in quanto destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione).

Enti pubblici
Sono esclusi dall’obbligo di invio del modello gli enti di diritto pubblico.
Sono anche escluse le Associazioni sportive dilettantistiche che soddisfino i seguenti requisiti:
- siano riconosciute dal CONI e iscritte nel relativo registro;
- non svolgano attività commerciale.

Associazioni pro loco
Sono escluse anche le associazioni pro loco che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale di cui alla Legge 16.12.91 n. 398.

Organizzazioni di volontariato
Le organizzazioni di volontariato sono escluse dall’obbligo d’invio del modello EAS a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
- siano iscritte nei registri istituiti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’art. 6 della L. 11.8.91 n. 266;
- abbiano la qualifica di ONLUS.

Il modello EAS raccoglie le principali informazioni anagrafiche (dati identificativi dell’ente, il rappresentante legale etc), i principali contenuti statutari, le informazioni sull’attività svolta e sul regime fiscale e contabile adottato.

Tutto ciò al fine di acquisire una conoscenza maggiore del settore, al fine di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale.



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Secondo quanto disposto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 29.10.2009, il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato:
- dagli enti già costituiti al 16.10.2009, entro il 15.12.2009;
- dagli enti costituitisi dal 17.10.2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Sul Sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) si possono trovare il modello ministeriale, le relative istruzioni e le Circolari Esplicative.
Categoria News: 
Notizie medici
Pagina visitata 2134 volte