Documento Valutazione Rischi_DVR: Procedure standardizzate per studi medici e odontoiatrici

ULTIMO AGGIORNAMENTO: Comunicazione n. 36 del 15.05.2013

Si informa che dal prossimo 1° giugno 2013, tutti i professionisti - anche i medici - , tutte le aziende e ditte individuali, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo “lavoratore”, dovranno adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono considerati “lavoratori” anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro che effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.

Dovranno compilare il DVR, pur non avendo alcun dipendente, anche gli studi associati e le società con 2 soci lavoratori. Il professionista, con partita iva individuale, che non ha alcun “lavoratore” NON dovrà predisporre il DVR.

Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (qualora le due figure non coincidono con la stessa persona)) e con il medico competente (ove presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I professionisti, gli studi e le aziende che occupano fino a 10 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento valutazione rischi (DVR) secondo le Procedure Standardizzate indicate nel Decreto Interministeriale del 30.11.2012.

Si ricorda che in caso di violazioni le sanzioni previste sono pesanti:
• per omessa redazione del DVR - arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell`arresto e` estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,
• per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, - ammenda da € 2.000 a € 4.000
• per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacita` professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione - ammenda da € 1.000 a € 2.000.

I soggetti a cui compete il controllo sulla regolare tenuta del Dvr sono, in particolare, gli ispettori delle ASL ma anche l`ISPESL, l`ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro, ispettori dell`Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza.

Si ricorda che i controlli avverranno automaticamente a seguito di una denuncia di infortunio all`INAIL.

I soggetti che DEVONO e possono fare il DVR con le procedure standardizzate sono moltissimi: professionisti, gli esercenti attività commerciali ed artigianali, gli studi legali e tecnici, le imprese di ogni tipo, ecc.

Sono però previste le seguenti eccezioni:
Ditte FINO A 10 DIPENDENTI che NON possono fare il DVR con le procedure standardizzate:
• centrali termoelettriche
• impianti ed installazioni nucleari
• aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni
• aziende industriali a rischio rilevante, come indicato dall`art 2 del dlgs 334 del 1999

Si consiglia, comunque, di contattare un professionista di riferimento in materia di sicurezza.

Piero Cagnin
dottore commercialista

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