L’ IRAP e la Libera Professione del medico ospedaliero ed universitario

L’ IRAP e la Libera Professione del medico ospedaliero ed universitario

L ‘imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata introdotta con la legge delega n.662 del 1996 mediante il D.lgs n.446/97 (modificata dal D.lgs.137/98 e D.Lgs 506/99 e da circolari del Ministero delle finanze): l’art. 2, comma. 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 come è noto ritiene presupposto dell’imposta l’esercizio abituale di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi

L’ IRAP, tributo ben distinto dalla imposta sui redditi (IRPEF) e dalla imposta sui consumi (IVA), tassa la produzione dei soggetti che producono o scambiano beni ovvero prestano servizi. Tra i vari soggetti passivi vi sono gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche, che per le attività svolte configurano l’esercizio di una pubblica funzione.

L’ IRAP si applica a tutte le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) oltre che al lavoro autonomo non dipendente. Per esempio sono soggette ad IRAP anche le guardie a gettone e le consulenze professionali.

E’ noto che la Corte Costituzionale con sentenza n.42/1980 ha escluso ogni possibilità di equiparazione nell’ attuale ordinamento giuridico tra impresa e lavoro autonomo: il libero professionista come tale, cioè senza organizzazione, ai sensi dell’art.2238 del c.c. non è un imprenditore, ma svolge un’attività le cui prestazioni sono di carattere personale secondo l’ art.2232 del Codice Civile. Questa decisione della Corte è di grande importanza per comprendere meglio la successiva recente sentenza (156/2001) della Consulta in materia di IRAP.

Tale sentenza, infatti, sembrerebbe aprire problemi interpretativi e possibilità di contenziosi in merito all’ applicazione dell’ IRAP al lavoro autonomo ed in particolare al medico sia quando svolge la libera professione in forma autonoma che intramuraria allargata. Infatti, seppure non dichiarando l’ IRAP illegittima dal punto di vista della costituzionalità, la Corte ha ribadito in questa sentenza che l’ IRAP non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate ed ha chiarito che non è il reddito personale ma l’organizzazione, sia essa di un tipo piuttosto che di un altro, che fornisce la base imponibile per l’ IRAP.

In definitiva, secondo la Corte, il professionista (medico) che, nell’esercizio della libera professione, spende soltanto la propria opera, non produce quella ricchezza aggiuntiva e non realizza il presupposto per l’applicazione della IRAP secondo i dettami della Legge istitutiva.

E’ quindi determinante – secondo la Corte - poter dimostrare che la attività di lavoro autonomo (medico) sia svolta in assenza di elementi di organizzazione del lavoro, che viceversa caratterizzano la attività di impresa: infatti, la Corte, ritiene di per se organizzata l’impresa, mentre non lo è – se non nella disamina delle singole fattispecie - il lavoratore autonomo (medico). Un punto cruciale, quindi, riguarda cosa è da definirsi “autonoma organizzazione” del lavoratore autonomo ai fini dell’ imposta IRAP: se debbasi partire da un dato di tipo quantitativo (cioè se la organizzazione in parola è in grado di ottenere credito e retribuire il lavoro subordinato
nell’esercizio dell’attività professionale senza alcun riferimento alle modalità di esercizio di quest’ultima), oppure da un dato di tipo qualitativo (cioè se l’ attività professionale è del tutto inseparabile dalla persona che la esercita, poiché il diretto intervento del professionista è determinante ai fini della esistenza della attività stessa).

La Commissione Tributaria Provinciale di Trento nel 2001 ha appoggiato la maggioritaria interpretazione dottrinale che privilegia il criterio qualitativo quale fattore prevalente stabilendo che non vi sarebbe assoggettibilità ad IRAP per il professionista autonomo che è indispensabile allo svolgimento della propria attività, che solo lui personalmente può svolgere e che in sua mancanza

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Francesco Russo, Presidente AMTV
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