La contenzione fisica nelle strutture residenziali per anziani - parere del Consiglio dell'Ordine

La letteratura esaminata sembra concorde nel segnalare che questo tipo di intervento sia frequente e che le giustificazioni che vengono addotte dal personale sanitario riguardano innanzitutto la prevenzione delle cadute e la necessità di controllare comportamenti “a rischio” quali agitazione, aggressività e vagabondaggio.
La suddetta problematica necessita l'adozione di modelli organizzativi per quanto possibile volti a realizzare un vero lavoro di squadra che coinvolga l’intera equipe assistenziale (medico, infermiere, operatore di assistenza, fisioterapista ed altri) con necessità che vengano previsti idonei programmi di formazione che secondo alcuni Autori potrebbero incentivare l’adozione di interventi alternativi.
La contenzione va inserita nel piano assistenziale del singolo ospite in un contesto nel quale il medico che è responsabile degli atti terapeutici deve confrontarsi con il resto dell’equipe per verificare la possibilità quando possibile di adottare strategie alternative alla contenzione medesima e laddove ci si veda costretti a formalizzare la prescrizione della misura contentiva andrà acquisito preventivamente,ove possibile, il consenso dell’anziano debitamente informato sulle indicazioni, rischi e benefici non potendo la misura essere motivata altro che da esigenze di tutelare la salute del paziente.
L’uso della contenzione secondo la letteratura più accreditata andrà dunque considerata alla stregua di un farmaco ed andranno soppesati per ogni paziente le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e gli effetti collaterali con prescrizione che dovrà essere sempre strettamente individuale ed assoggettata a regolare verifica e revisione.
Anche nei casi di emergenza quando la contenzione viene per necessità decisa da altro personale di assistenza la misura andrà sottoposta a verifica medica nel più breve tempo possibile e l’atto di applicazione andrà riportato nella cartella circostanziando e specificando la frequenza ed i metodi di applicazione, non soltanto annotando la motivazione.
In questo particolare contesto un ruolo strategico è anche quello dell’infermiere in specie nelle strutture che non prevedono la presenza del medico nelle ore notturne e per il monitoraggio continuo della misura.
Il Codice di Deontologia Medica del 2006 all’art. 32 stabilisce che il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l’anziano ed il disabile in specie quando l’ambiente familiare o extrafamiliare non si dimostra sufficientemente sollecito alla cura della loro salute e che deve porre particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti. Laddove vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere anche se non legalmente dichiarata e l’opposizione dei legali rappresentanti alla cura, necessaria per minori ed incapaci, dovrà ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria.
Il Codice delinea così per il medico una funzione di tutela molto ampia che abbraccia, oltre alla salute, le condizioni di vita degli assistiti e tiene conto delle peculiari necessità cliniche in correlazione alle patologie prevalenti (Tavani ed al, Manuale di Deontologia Medica, Giuffré, 2007).
La casistica riporta i numerosi reati che possono venire ipotizzati quando la contenzione venga utilizzata in modo non corretto: violenza privata, abuso di mezzi di contenzione, sequestro di persona, maltrattamenti, lesioni personali, omicidio ma di certo la re-sponsabilità professionale in questo ambito può derivare anche dalla mancanza di indicazioni all'utilizzo del mezzo od ancora dall’assenza del consenso informato.
D’altro canto seppure in rari casi la responsabilità professionale potrebbe derivare anche dalla mancata attuazione del provvedimento di contenzione in situazioni nelle quali vi era il dovere di contenere e da ciò fosse derivato un danno all’anziano (Catanesi ed al., La contenzione fisica in Psichiatria, Giuffré, 2006).
La struttura stessa dovrà peraltro dotarsi di tutto quanto necessario per attuare in maniera adeguata i provvedimenti di contenzione (polsiere e/o cavigliere in materiali adeguati versus bende di garza, fasce di sicurezza per il letto versus specifici lenzuoli ).
In ogni caso la prescrizione dell’atto contenitivo e l’ottenimento del consenso informato che come noto rappresenta il presupposto di legittimità per ogni atto medico sono responsabilità esclusive del medico e per quanto possibile andrà redatta in forma scritta su apposita modulistica con provvedimento temporaneo che andrà specificato nella sua durata ed idonea motivazione per quanto possibile spiegando quali siano state le misure alternative già prese in precedenza in considerazione e la ragione del loro fallimento inoltre dando evidenza dell’avvenuta informazione dell’interessato (consenso in linea di principio scritto) ed in qualunque momento al pari di qualsiasi terapia farmacologica la misura potrà venire variata mentre tutta la documentazione riguardante la suddetta “delicata” prescrizione andrà custodita scrupolosamente.
Riteniamo altresì consigliabile che in accordo con l’ospite vi sia un concreto coinvolgimento della famiglia in merito alla decisione di prescrivere/rimuovere la contenzione di modo da pervenire ad effettiva condivisione degli obiettivi terapeutici all’interno di un progetto di cura globale, pianificato.

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