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Medici Convenzionati e IRAP
A cura dello studio associato dei Commercialisti Cagnin Cavallin Martignon Rovoletto.
Pianiga – Venezia www.ccmassociati.it
MEDICI ED IRAP
Sentenza del 9 settembre 2008, n. 23068
TRIBUTI LOCALI - IRAP - MEDICI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando - Presidente
Dott. MERONE Antonio - Consigliere
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere
Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
DE. NA. CE. , rappresentato e difeso dall'avv. VIRGILIO Claudio e dall'avv. Francesco Du Besse', ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Via Ostriana n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 32/33/05, depositata il 25 luglio 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 aprile 2008 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate fra le parti le spese.
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MEDICI ED IRAP
In merito all’infinito problema “professionisti ed irap” si ritiene interessante riportare l’ennesima sentenza della Corte di Cassazione n.23068 del 09 settembre 2008 con la quale i giudici affermano che il medico convenzionato, che svolge un attività non autonomamente organizzata, non è tenuto a versare l'IRAP. La Corte di Cassazione ha dato ragione al ricorrente che dopo aver pagato l’irap ne aveva chiesto il rimborso ritendendo di non essere assogettabile al tributo.
Corte di CassazioneSentenza del 9 settembre 2008, n. 23068
TRIBUTI LOCALI - IRAP - MEDICI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando - Presidente
Dott. MERONE Antonio - Consigliere
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere
Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
DE. NA. CE. , rappresentato e difeso dall'avv. VIRGILIO Claudio e dall'avv. Francesco Du Besse', ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Via Ostriana n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 32/33/05, depositata il 25 luglio 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 aprile 2008 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di (OMESSO), ha riconosciuto a De. Na.Ce. , medico convenzionato con il Ssn, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2000.
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione.
Resiste con controricorso il contribuente. Il ricorso, ai sensi dell'articolo 375 cod. proc. civ., e' stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione.
Resiste con controricorso il contribuente. Il ricorso, ai sensi dell'articolo 375 cod. proc. civ., e' stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'amministrazione denuncia la violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.
Il ricorso e' manifestamente infondato, poiche' la ratio decidendi della sentenza impugnata e' conforme al consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
La decisione gravata, d'altra parte, contiene un accertamento di fatto, che non e' oggetto di censura, in ordine all'insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese sono compensate, considerato che l'orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo dopo la proposizione del ricorso.
Il ricorso e' manifestamente infondato, poiche' la ratio decidendi della sentenza impugnata e' conforme al consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
La decisione gravata, d'altra parte, contiene un accertamento di fatto, che non e' oggetto di censura, in ordine all'insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese sono compensate, considerato che l'orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate fra le parti le spese.
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