Medici di medicina generale e IRAP

a cura di Piero Cagnin, dottore commercialista
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La circolare 28/E del 28 maggio ha fornito ulteriori istruzioni in merito all’assoggettabilità del reddito derivante dall’attività professionale all’IRAP, riconoscendo l'inesigibilità dell'imposta per un'ampia fetta della categoria, priva del requisito dell'autonoma organizzazione. 


Nella circolare 28/E l'Agenzia ha precisato che il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Ssn), che lavora senza un'autonoma organizzazione e utilizzando le apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione, non è soggetto all'Irap, “ la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sè indice di esistenza dell’autonoma organizzazione per i medici di medicina generale. In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività da parte del medico, mentre l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta”.

Si allega la Circolare in oggetto.
Fonte Archivi Il Sole 24 ORE 


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