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Novità fiscali e tributarie manovra Prodi
Con la presente intendiamo fornirVi alcune delle principali novità fiscali e tributarie introdotte con la c.d. manovra Prodi. Con la stesura definitiva del decreto legge e con la emanazione delle Circolari dell’agenzia delle Entrate numeri 27 e 28 del 4 agosto 2006, possiamo avere un quadro più definito delle nuove norme introdotte.
Immobili e Iva.
Immobili abitativi (di categoria catastale A, esclusa A10, cioè uffici e studi)
La loro Locazione è sempre esente Iva;
È sempre dovuto il versamento dell’imposta proporzionale di registro, in misura del 2%.
La loro Cessione, del pari, è sempre esente, ma si ammette l’unica eccezione: il caso di immobili ceduti, entro 4 anni dalla data di fine lavori, dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati.
Immobili strumentali
Le Cessioni e le Locazioni sono ora, come per gli immobili abitativi, “normalmente” escluse Iva, ma sono ammesse e disciplinate le seguenti eccezioni, che rientrano quindi in regime Iva:
a) il caso di cessioni di immobili effettuate, entro 4 anni dalla data di fine lavori, dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, come per gli abitativi;
b) il caso di cessioni o locazioni nei confronti di cessionari che detraggono l’Iva sugli acquisti in misura non superiore al 25% (Es la quasi totalità dei Medici, che continuano a sopportare l’onere fiscale);
c) il caso di cessioni o locazioni nei confronti di soggetti consumatori finali, non operanti in regime di impresa, arte o professione;
d) il caso in cui i soggetti interessati all’operazione dichiarino di optare per il regime Iva.
Nel caso della Locazione, viene però in ogni caso richiesto il versamento dell’imposta proporzionale di registro, senza riguardo a che la locazione sia o non sia soggetta ad Iva, nella misura del 1%.
Nel caso di Cessione, sono richiesti tanto il versamento dell’imposta di registro, in misura fissa per un importo pari a 168 euro se la cessione è soggetta ad Iva o in misura proporzionale del 7%, quanto il versamento delle imposte ipotecarie e catastali, in ogni caso dovute per un totale del 4%.
Recupero della detrazione.
In forza delle mutate disposizioni di legge, alcuni soggetti potrebbero trovarsi nella condizione di aver operato detrazioni Iva che – sulla base della nuova discipliina – non sarebbero oggi consentite. Viene chiarito che non vi è obbligo di procedere a rettifiche nel caso in cui:
a) si tratti di immobili abitativi posseduti alla data del 4 luglio 2006;
b) si tratti di immobili abitativi posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati per i quali al 4 luglio 2006 siano trascorsi oltre 4 anni dal termine lavori;
c) si tratti di immobili strumentali, salvo non si sia scelto di applicare l’Iva nel primo atto stipulato successivamente al 4 luglio 2006.
Registrazione dei contratti di Locazione.
Tutti i contratti dovranno essere registrati, con versamento dell’imposta di registro come sopra specificato. Questo vale anche per i contratti già in essere alla data del 4 luglio 2006, anche se soggetti ad Iva, per i quali dovrà essere anche comunicata la eventuale scelta di rimanere nel campo di applicazione dell’Iva e dovranno essere registrati.
Accertamenti su compravendite immobiliari.
Vengono previsti nuovi parametri di accertamento e rettifica di valore, riferiti al valore normale del bene immobile trasferito (che possiamo tradurre nel “valore di mercato”) e non più al valore catastale.
Nel caso di trasferimento assistito da mutuo o finanziamento bancario, il valore normale sarà presunto essere almeno pari all’importo finanziato.
Compravendite di abitazioni.
La misura, già prevista nella legge Finanziaria per il 2006, viene integrata e ampliata: vi è l’obbligo di indicare in atto, a pena di decadenza del beneficio fiscale e conseguente irrogazione di maggiori imposte e sanzioni:
- il reale corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento;
- l’eventuale ricorso ad una attività di mediazione;
- le eventuali spese per la suddetta attività di mediazione e il codice fiscale o la partita Iva del mediatore o agente immobiliare e l’ammontare della provvigione corrisposta, a pena di rilevanti sanzioni.
È prevista una ulteriore riduzione degli onorari notarili, in misura del 30%.
È inoltre prevista la possibilità di detrarre dall’Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi, il 19% delle spese per l’attività di mediazione, fino ad un massimo di mille euro.
Autoveicoli.
Con intento restrittivo, verranno identificati con provvedimento dell’agenzia delle Entrate gli autoveicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati autovetture che permettono anche il trasporto privato di persone, con tutte le conseguenti limitazioni fiscali.
Già da questo periodo d’imposta 2006, non sarà più possibile, per gli autoveicoli usati nell’attività di impresa e per uso privato, dedurre le quote di ammortamento anticipato; anche per gli eventuali relativi canoni di leasing di contratti sottoscritti dopo il 3 agosto 2006, la durata minima del contratto al fine di garantirne la deducibilità fiscale è stabilita in misura pari all’intero periodo di ammortamento (quattro anni, prima ne bastava la metà).
Professionisti e lavoratori autonomi.
Incassi e pagamenti su c/c bancario.
Come preannunciato, per i professionisti e lavoratori autonomi vi sarà in sostanza l’obbligo di tenere un conto corrente dedicato, sul quale far transitare tutti gli incassi e tutti i pagamenti relativi all’attività professionale, con “strumenti finanziari tracciabili”: assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale (MAV, RAV, Vaglia, Bollettini c/c postale, addebiti vari diretti su c/c, etc.), sistemi di pagamento elettronico (Bancomat, Carte di Credito).
Il limite sotto il quale sarà consentito il pagamento/incasso a mezzo contante è stabilito in:
- 1.000 euro, fino al 30 giugno 2007;
- 500 euro dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008;
- 100 euro dal 1° luglio 2008.
All’incasso di denaro contante dovrà in ogni caso seguire il versamento delle somme sul conto corrente. Importante ricordare che il limite – già in vigore dal 4 luglio u.s. – sarebbe riferito non alla singola transazione, ma alla prestazione nel suo complesso; così, per esempio, non sarà ritenuto a norma un incasso (o pagamento) per contanti effettuato in più soluzioni per importi singolarmente inferiori al limite, ma unitariamente riconducibili ad una unica fatturazione, o a più fatture riferite alla stessa prestazione, di importo complessivamente superiore al limite.
Altre disposizioni fiscali.
Non concorrono a formare il limite del 2% dei ricavi, per la deducibilità fiscale delle spese di vitto e alloggio, le spese pagate dal committente per conto del professionista e da questi riaddebitate in fattura: il documento di spesa dovrà essere intestato al committente con la specifica indicazione del professionista che ha usufruito dei servizi.
Anche per i lavoratori autonomi divengono fiscalmente rilevanti le minusvalenze e - soprattutto - le plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni strumentali.
Ristrutturazioni Edilizie.
È prorogata a tutto il 2006 l’agevolazione in materia di ristrutturazioni edilizie, con alcune novità:
- le fatture emesse dall’impresa che esegue i lavori dovranno evidenziare dettagliatamente il costo della manodopera utilizzata;
- per le fatture emesse fino al 30 settembre 2006, l’aliquota Iva era stata riportata (legge Finanziaria per il 2006) al 20% e la misura della detrazione al 41%;
- per le fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, ritornano l’aliquota Iva al 10% e la misura della detrazione al 36%;
- il limite di spesa, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, diventa 48.000 euro complessivi per abitazione, eventualmente da suddividersi tra i comproprietari dell’immobile.
Riporto perdite.
Viene unificata, anche per i soggetti titolari di lavoro autonomo o imprese minori, l’unica possibilità di riporto e compensazione delle perdite con redditi della stessa categoria nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, escludendone quindi la possibilità di compensazione con redditi di altre nature, all’interno dello stesso periodo d’imposta.
Studi di Settore e accertamenti.
Per tutti i contribuenti l’accertamento potrà legittimamente scattare anche in presenza di scostamento dalle risultanze degli studi per una sola annualità.
Elenco Clienti e Fornitori.
È confermato l’obbligo di trasmettere, in via telematica entro il 29 aprile dell’anno successivo, l’elenco dei soggetti Clienti o Fornitori verso i quali è stata emessa o dai quali si è ricevuta fattura, e l’ammontare dei relativi importi fatturati.
Versamenti telematici.
Dal giorno 1 ottobre 2006, tutti i titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali (Modello F24) esclusivamente attraverso modalità telematiche, o tramite il modello F24 On Line o per il tramite di intermediari abilitati.
a cura dello Studio Associato dei Dottori Commercialisti
Cagnin Piero, Cavallin Rossella, Matteo Martignon, Chiara Rovoletto
Cazzago di Pianiga
Immobili e Iva.
Immobili abitativi (di categoria catastale A, esclusa A10, cioè uffici e studi)
La loro Locazione è sempre esente Iva;
È sempre dovuto il versamento dell’imposta proporzionale di registro, in misura del 2%.
La loro Cessione, del pari, è sempre esente, ma si ammette l’unica eccezione: il caso di immobili ceduti, entro 4 anni dalla data di fine lavori, dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati.
Immobili strumentali
Le Cessioni e le Locazioni sono ora, come per gli immobili abitativi, “normalmente” escluse Iva, ma sono ammesse e disciplinate le seguenti eccezioni, che rientrano quindi in regime Iva:
a) il caso di cessioni di immobili effettuate, entro 4 anni dalla data di fine lavori, dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati, come per gli abitativi;
b) il caso di cessioni o locazioni nei confronti di cessionari che detraggono l’Iva sugli acquisti in misura non superiore al 25% (Es la quasi totalità dei Medici, che continuano a sopportare l’onere fiscale);
c) il caso di cessioni o locazioni nei confronti di soggetti consumatori finali, non operanti in regime di impresa, arte o professione;
d) il caso in cui i soggetti interessati all’operazione dichiarino di optare per il regime Iva.
Nel caso della Locazione, viene però in ogni caso richiesto il versamento dell’imposta proporzionale di registro, senza riguardo a che la locazione sia o non sia soggetta ad Iva, nella misura del 1%.
Nel caso di Cessione, sono richiesti tanto il versamento dell’imposta di registro, in misura fissa per un importo pari a 168 euro se la cessione è soggetta ad Iva o in misura proporzionale del 7%, quanto il versamento delle imposte ipotecarie e catastali, in ogni caso dovute per un totale del 4%.
Recupero della detrazione.
In forza delle mutate disposizioni di legge, alcuni soggetti potrebbero trovarsi nella condizione di aver operato detrazioni Iva che – sulla base della nuova discipliina – non sarebbero oggi consentite. Viene chiarito che non vi è obbligo di procedere a rettifiche nel caso in cui:
a) si tratti di immobili abitativi posseduti alla data del 4 luglio 2006;
b) si tratti di immobili abitativi posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati per i quali al 4 luglio 2006 siano trascorsi oltre 4 anni dal termine lavori;
c) si tratti di immobili strumentali, salvo non si sia scelto di applicare l’Iva nel primo atto stipulato successivamente al 4 luglio 2006.
Registrazione dei contratti di Locazione.
Tutti i contratti dovranno essere registrati, con versamento dell’imposta di registro come sopra specificato. Questo vale anche per i contratti già in essere alla data del 4 luglio 2006, anche se soggetti ad Iva, per i quali dovrà essere anche comunicata la eventuale scelta di rimanere nel campo di applicazione dell’Iva e dovranno essere registrati.
Accertamenti su compravendite immobiliari.
Vengono previsti nuovi parametri di accertamento e rettifica di valore, riferiti al valore normale del bene immobile trasferito (che possiamo tradurre nel “valore di mercato”) e non più al valore catastale.
Nel caso di trasferimento assistito da mutuo o finanziamento bancario, il valore normale sarà presunto essere almeno pari all’importo finanziato.
Compravendite di abitazioni.
La misura, già prevista nella legge Finanziaria per il 2006, viene integrata e ampliata: vi è l’obbligo di indicare in atto, a pena di decadenza del beneficio fiscale e conseguente irrogazione di maggiori imposte e sanzioni:
- il reale corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento;
- l’eventuale ricorso ad una attività di mediazione;
- le eventuali spese per la suddetta attività di mediazione e il codice fiscale o la partita Iva del mediatore o agente immobiliare e l’ammontare della provvigione corrisposta, a pena di rilevanti sanzioni.
È prevista una ulteriore riduzione degli onorari notarili, in misura del 30%.
È inoltre prevista la possibilità di detrarre dall’Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi, il 19% delle spese per l’attività di mediazione, fino ad un massimo di mille euro.
Autoveicoli.
Con intento restrittivo, verranno identificati con provvedimento dell’agenzia delle Entrate gli autoveicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, devono essere considerati autovetture che permettono anche il trasporto privato di persone, con tutte le conseguenti limitazioni fiscali.
Già da questo periodo d’imposta 2006, non sarà più possibile, per gli autoveicoli usati nell’attività di impresa e per uso privato, dedurre le quote di ammortamento anticipato; anche per gli eventuali relativi canoni di leasing di contratti sottoscritti dopo il 3 agosto 2006, la durata minima del contratto al fine di garantirne la deducibilità fiscale è stabilita in misura pari all’intero periodo di ammortamento (quattro anni, prima ne bastava la metà).
Professionisti e lavoratori autonomi.
Incassi e pagamenti su c/c bancario.
Come preannunciato, per i professionisti e lavoratori autonomi vi sarà in sostanza l’obbligo di tenere un conto corrente dedicato, sul quale far transitare tutti gli incassi e tutti i pagamenti relativi all’attività professionale, con “strumenti finanziari tracciabili”: assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale (MAV, RAV, Vaglia, Bollettini c/c postale, addebiti vari diretti su c/c, etc.), sistemi di pagamento elettronico (Bancomat, Carte di Credito).
Il limite sotto il quale sarà consentito il pagamento/incasso a mezzo contante è stabilito in:
- 1.000 euro, fino al 30 giugno 2007;
- 500 euro dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008;
- 100 euro dal 1° luglio 2008.
All’incasso di denaro contante dovrà in ogni caso seguire il versamento delle somme sul conto corrente. Importante ricordare che il limite – già in vigore dal 4 luglio u.s. – sarebbe riferito non alla singola transazione, ma alla prestazione nel suo complesso; così, per esempio, non sarà ritenuto a norma un incasso (o pagamento) per contanti effettuato in più soluzioni per importi singolarmente inferiori al limite, ma unitariamente riconducibili ad una unica fatturazione, o a più fatture riferite alla stessa prestazione, di importo complessivamente superiore al limite.
Altre disposizioni fiscali.
Non concorrono a formare il limite del 2% dei ricavi, per la deducibilità fiscale delle spese di vitto e alloggio, le spese pagate dal committente per conto del professionista e da questi riaddebitate in fattura: il documento di spesa dovrà essere intestato al committente con la specifica indicazione del professionista che ha usufruito dei servizi.
Anche per i lavoratori autonomi divengono fiscalmente rilevanti le minusvalenze e - soprattutto - le plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni strumentali.
Ristrutturazioni Edilizie.
È prorogata a tutto il 2006 l’agevolazione in materia di ristrutturazioni edilizie, con alcune novità:
- le fatture emesse dall’impresa che esegue i lavori dovranno evidenziare dettagliatamente il costo della manodopera utilizzata;
- per le fatture emesse fino al 30 settembre 2006, l’aliquota Iva era stata riportata (legge Finanziaria per il 2006) al 20% e la misura della detrazione al 41%;
- per le fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, ritornano l’aliquota Iva al 10% e la misura della detrazione al 36%;
- il limite di spesa, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, diventa 48.000 euro complessivi per abitazione, eventualmente da suddividersi tra i comproprietari dell’immobile.
Riporto perdite.
Viene unificata, anche per i soggetti titolari di lavoro autonomo o imprese minori, l’unica possibilità di riporto e compensazione delle perdite con redditi della stessa categoria nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, escludendone quindi la possibilità di compensazione con redditi di altre nature, all’interno dello stesso periodo d’imposta.
Studi di Settore e accertamenti.
Per tutti i contribuenti l’accertamento potrà legittimamente scattare anche in presenza di scostamento dalle risultanze degli studi per una sola annualità.
Elenco Clienti e Fornitori.
È confermato l’obbligo di trasmettere, in via telematica entro il 29 aprile dell’anno successivo, l’elenco dei soggetti Clienti o Fornitori verso i quali è stata emessa o dai quali si è ricevuta fattura, e l’ammontare dei relativi importi fatturati.
Versamenti telematici.
Dal giorno 1 ottobre 2006, tutti i titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali (Modello F24) esclusivamente attraverso modalità telematiche, o tramite il modello F24 On Line o per il tramite di intermediari abilitati.
a cura dello Studio Associato dei Dottori Commercialisti
Cagnin Piero, Cavallin Rossella, Matteo Martignon, Chiara Rovoletto
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