Novità in materia di detrazioni

NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI DEL 36% - 50% E 55% (D.L. 22.6.2012 N. 83 CONVERTITO NELLA
L. 7.8.2012 N. 134)

Fonti: banca dati del Sole 24 Ore, siti web: www.agenziaentrate.it  , www.fiscooggi.it , www.ateneoweb.it  

Si ritiene interessante porre in evidenza l’aumento delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50% delle spese) e la proroga per gli interventi di riqualificazione energetica (55% delle spese).

Le principali novità introdotte dall’art. 11 del DL 22.6.2012 n. 83, entrato in vigore il 26.6.2012, sono le seguenti: aumento della detrazione IRPEF dal 36% al 50% per gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle spese sostenute nel periodo che va dal 26.6.2012 al 30.6.2013; innalzamento del limite massimo di spesa detraibile da 48.000,00 a 96.000,00 euro, per unità immobiliare, sempre in relazione alle spese sostenute nel periodo dal 26.6.2012 al 30.6.2013; E’ confermato che la detrazione spetta per le sole unità residenziali e relative pertinenze e che viene distribuita in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese; proroga dall’1.1.2013 al 30.6.2013 della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con la conferma della percentuale di detrazione
del 55%.
La percentuale del 36% ed il limite di 48.000 euro ritornerà applicabile a partire dalle spese sostenute dall’1.7.2013, salvo proroghe o modifiche.

Potersi detrarre le spese sino al 50% significa che a fronte di una spesa pari a 50.000 euro, lo Stato restituisce 25.000 euro sotto forma di minori imposte da pagare, in dieci quote annuali pari a 2.500 euro.

Detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Le spese sulle quali si può sfruttare la detrazione del 50% sono quelle “consuete” già viste negli anni precedenti, relative a tutte le manutenzioni ordinarie o straordinarie agli edifici residenziali (es. tinteggiatura della facciata, rifacimento dei servizi, rifacimento tetto, opere per prevenire atti illeciti, interventi per la sicurezza domestica, e così via). Sono compresi nei costi detraibili anche le spese professionali di progettazione, di acquisto dei materiali e le imposte.
Si fa sempre riferimento al principio di “cassa”, cioè, le spese sono detraibili nel periodo in cui sono state pagate, indipendentemente dalla data della fattura e dal periodo di riferimento dei lavori (fa fede la data del bonifico).
Pertanto: se le spese sono state sostenute dall’1.1.2012 al 25.6.2012, beneficiano della “vecchia” detrazione del 36%; se le spese vengono sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013, beneficiano della “nuova”
detrazione del 50%; se le spese vengono sostenute dall’1.7.2013, ritornano a beneficiare della detrazione del 36%.
Quindi, in caso di interventi sulla stessa unità immobiliare iniziati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, per le spese sostenute anteriormente al 26.6.2012 rimane ferma la detrazione del 36% mentre per quelle sostenute successivamente si applica la detrazione del 50%.
Il limite di 96.000,00 euro deve essere considerato al netto delle spese sostenute antecedentemente al 26.06.2012, pertanto il limite di 96.000 euro sarà applicato anche ai lavori iniziati prima del 26.06.2012 (in caso di mera persecuzione) e pagati DOPO tale data, ma si dovrà tener conto, per il computo del limite, anche delle spese sostenute antecedentemente.
In relazione ad un intervento edilizio agevolato iniziato prima del 26.06.2012 si potrà detrarre il 36% delle spese sostenute prima del 26.06.2012 entro il limite dei 48.000 euro ed il 50% delle spese sostenute successivamente tale data entro il limite dei 96.000 euro al netto delle spese già sostenute al 25.6.2012.
Ad esempio:
Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e nel 2012 le seguenti spese:
- 15.10.2011 € 20.000
- 10.03.2012 € 40.000
- 15.11.2012 €30.000 (quindi dopo il 26.06.2012)
La detrazione sarà applicata con il limite di 48.000 euro per i primi due pagamenti anteriori al 26.06.2012 (pertanto non saranno agevolabili 12.000 euro ( 60.0000 – 48.000).
Mentre il terzo pagamento sarà totalmente agevolato poiché sarà assoggettato al limite dei 96.000 al netto delle spese agevolate prima del 26.06.2012 (96.000-48.000 = 48.000).
Rimangono confermate le precedenti disposizioni relativamente agli adempimenti, ma ci pare comunque opportuno ricordare che resta abolita sia la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate che l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera.
E’ importante ricordare che se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto
all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.
Per quanto riguarda le spese per gli interventi di riqualificazione energetica, come già detto sopra, è stata prorogata la possibilità di detrarre il 55% anche per le spese sostenute dall’1.1.2013 al 30.6.2013, l’importo massimo della spesa su cui applicare la detrazione cambia a seconda della tipologia dell’intervento effettuato.
Restano confermate le seguenti regole di applicazione dell’agevolazione già vigenti nel 2012:
• l’invio telematico della documentazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
• la detrazione scatta nella dichiarazione effettuata l’anno successivo a quello di pagamento dei lavori;
• l’importo detraibile viene spalmato su 10 anni;
• Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013 con bonifico bancario (con indicazione della causale, del codice fiscale e il numero di partita Iva o il codice fiscale del fornitore);
• l’abolizione dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera.

Si riporta di seguito un breve riassunto della tipologia delle spese che rientrano nell’agevolazione ed il relativo importo detraibile.
Nel caso della riqualificazione energetica di edifici esistenti che consenta una riduzione del 20% del fabbisogno energetico per il riscaldamento, la detrazione massima è di 100.000,00 euro (quindi l’importo massimo di spesa è 181.818 euro).
Per le spese relative agli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda oppure per incrementare l’isolamento termico di pareti, coperture, pavimenti, infissi, l’ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro (pertanto, l’ammontare massimo delle spese detraibili al 55% è pari a 109.090,91 euro).
Infine, le spese sostenute per la sostituzione di impianti di riscaldamento (con installazione di caldaie a condensazione e di pompe di calore ad alta efficienza) l’ammontare massimo della detrazione è di 30.000,00 euro (l’ammontare massimo delle spese detraibili al 55% è pari a 54.545,45 euro).
Si consiglia, per eventuali approfondimenti, la consultazione delle guide fiscali disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

Piero Cagnin

Categoria News: 
Notizie medici
Pagina visitata 4745 volte