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Home › Notizie medici › Rimborso IRPEF su liquidazione ENPAM ai medici specialisti ambulatoriali ›Rimborso IRPEF su liquidazione ENPAM ai medici specialisti ambulatoriali
Il Presidente OMCeO di Vicenza, Dott. Ezio Cotrozzi, ci segnala questa interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia
“Il 20 maggio 2006 è stata depositata la sentenza n. 6/18/06 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Sezione 18, la quale ha accolto il ricorso predisposto dal Dottore Commercialista Pierpaolo Baldinato dello studio “eAssociati” per conto di un medico specialista ambulatoriale della provincia, teso ad ottenere il rimborso IRPEF della ritenuta operata sulla liquidazione dell’indennità adducendo che l’ENPAM, l’Ente erogatore di detta indennità, non ha debitamente considerato che l’aliquota del 22%, gravante sui compensi ricevuti, era ripartita, per un 9% a carico del medico, mentre l’altro 13% era a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Dott. Baldinato ha richiamato la risoluzione del 10.06.1986 prot. 686 del Ministero delle Finanze che distingue la disciplina fiscale delle indennità erogate dall’ENPAM sulla base del rapporto esistente tra medico e S.S.N. (lavoro dipendente o lavoro autonomo) specificando che "sotto il profilo tributario la categoria dei medici specialisti ambulatoriali si atteggia in maniera diversa rispetto alle altre categorie mediche interessate; per tale categoria, infatti, questo Ministero, ha tradizionalmente ritenuto ricorrere, nell’attività svolta nei confronti, prima degli enti che prestavano l’assenza sanitaria in regime mutualistico, e poi del S.S.N., un rapporto di lavoro fiscalmente conducibile a quello di lavoro dipendente".
Ha fatto inoltre presente che la stessa Agenzia delle Entrate nella propria rivista telematica "Fisco Oggi" ha riportato la sentenza n. 18307 del 10 settembre 2004 della Corte di Cassazione per un caso speculare al suo che recita: la Cassazione richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 7799/2003 6056/2002 7982/2001 e 4230/1999), riconosce il carattere peculiare dell’indennità di fine rapporto dovuta ai medici convenzionati con il SSN e, pure escludendo la sussistenza di un lavoro dipendente nel senso stretto proprio del termine, ritiene che essa debba rientrare non nella lettera c) del comma 1 dell’art. 16 del TUIR (corrispondente all’attuale art. 17) che riguarda le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, bensì nella seconda ipotesi residuale configurata dalla lettera a), ossia fra le altre indennità comprese le norme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni.
Di conseguenza la norma fiscale applicabile è l’art. 17, comma 2, in materia di tassazione separata corrispondente all’attuale art. 19).
L’indennità di fine rapporto, erogata, come nella specie, dall’ENPAM ai medici specialisti ambulatoriali, pur in difetto di un rapporto di lavoro dipendente in senso stretto, è comunque riconducibile alla seconda, residuale ipotesi configurata dall’art. 16, lettera a) del DPR n. 91771986, e di conseguenza è soggetta alla disciplina fiscale di cui al successivo art. 17, comma 2.
“Il 20 maggio 2006 è stata depositata la sentenza n. 6/18/06 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Sezione 18, la quale ha accolto il ricorso predisposto dal Dottore Commercialista Pierpaolo Baldinato dello studio “eAssociati” per conto di un medico specialista ambulatoriale della provincia, teso ad ottenere il rimborso IRPEF della ritenuta operata sulla liquidazione dell’indennità adducendo che l’ENPAM, l’Ente erogatore di detta indennità, non ha debitamente considerato che l’aliquota del 22%, gravante sui compensi ricevuti, era ripartita, per un 9% a carico del medico, mentre l’altro 13% era a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Dott. Baldinato ha richiamato la risoluzione del 10.06.1986 prot. 686 del Ministero delle Finanze che distingue la disciplina fiscale delle indennità erogate dall’ENPAM sulla base del rapporto esistente tra medico e S.S.N. (lavoro dipendente o lavoro autonomo) specificando che "sotto il profilo tributario la categoria dei medici specialisti ambulatoriali si atteggia in maniera diversa rispetto alle altre categorie mediche interessate; per tale categoria, infatti, questo Ministero, ha tradizionalmente ritenuto ricorrere, nell’attività svolta nei confronti, prima degli enti che prestavano l’assenza sanitaria in regime mutualistico, e poi del S.S.N., un rapporto di lavoro fiscalmente conducibile a quello di lavoro dipendente".
Ha fatto inoltre presente che la stessa Agenzia delle Entrate nella propria rivista telematica "Fisco Oggi" ha riportato la sentenza n. 18307 del 10 settembre 2004 della Corte di Cassazione per un caso speculare al suo che recita: la Cassazione richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 7799/2003 6056/2002 7982/2001 e 4230/1999), riconosce il carattere peculiare dell’indennità di fine rapporto dovuta ai medici convenzionati con il SSN e, pure escludendo la sussistenza di un lavoro dipendente nel senso stretto proprio del termine, ritiene che essa debba rientrare non nella lettera c) del comma 1 dell’art. 16 del TUIR (corrispondente all’attuale art. 17) che riguarda le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, bensì nella seconda ipotesi residuale configurata dalla lettera a), ossia fra le altre indennità comprese le norme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni.
Di conseguenza la norma fiscale applicabile è l’art. 17, comma 2, in materia di tassazione separata corrispondente all’attuale art. 19).
L’indennità di fine rapporto, erogata, come nella specie, dall’ENPAM ai medici specialisti ambulatoriali, pur in difetto di un rapporto di lavoro dipendente in senso stretto, è comunque riconducibile alla seconda, residuale ipotesi configurata dall’art. 16, lettera a) del DPR n. 91771986, e di conseguenza è soggetta alla disciplina fiscale di cui al successivo art. 17, comma 2.
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Rimborso IRPEF liquidizazione ENPAM_3.doc | 42.53 KB |
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Notizie medici
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