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RISCOSSIONE DEI COMPENSI DI MEDICI E PARAMEDICI
Con la circolare n. 13 del 15.3.2007, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla riscossione dei compensi dei Medici e dei Paramedici (lavoratori autonomi) resi nell’ambito di una “struttura sanitaria privata” (Finanziaria 2007).
Le disposizioni dettate dalla Finanziaria 2007 prevedono che la riscossione dei compensi dovuti al professionista per l’attività resa nell’ambito di una struttura sanitaria debba essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie che hanno l’obbligo di incassare il compenso “in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo (medico o paramedico) e riversarlo al medesimo.
Tali disposizioni interessano le strutture che mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.
Nella Circolare vengono ritenute “strutture sanitarie private le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari”. Pertanto, con la frase “ogni altro ente o soggetto privato” sembrerebbero compresi anche gli studi medici; di conseguenza, se un Medico dovesse concedere l’utilizzo dei locali del proprio studio, sarebbe assoggettato a tali disposizioni.
La circolare sottolinea che tali disposizioni si applicano ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente e non si applicano invece ai compensi dovuti a fronte delle prestazioni rese direttamente al paziente, per il tramite del professionista, dalla struttura sanitaria privata, nell'ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa impegnata nell'organizzazione dei servizi medici e paramedici, nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente; pertanto nel primo caso il rapporto preminente è “Medico-Paziente” nel secondo caso è “Struttura-Paziente”.
Nel primo caso la Fattura sarà emessa dal medico nei confronti del paziente ma l’incasso sarà effettuato dalla struttura che fungerà da “cassiere” mentre nel secondo caso sarà la struttura, fornitrice della prestazione, che emetterà fattura (a proprio nome) al paziente, mentre il medico fatturerà poi alla struttura (che fungerà da sostituto d’imposta) le sue prestazioni applicando la ritenuta d’acconto.
Per il sanitario in regime di intramoenia, poiché la prestazione seguita rientra nei redditi assimilati a lavoro dipendente, sarà la struttura che figura come fornitrice della prestazione e che incasserà il compenso. Il medico riceverà i suoi compensi all’interno della “Busta Paga”.
Riscossione accentrata
La struttura sanitaria cura la riscossione fungendo da tramite tra il medico (o paramedico) e il paziente.
• Il professionista che ha eseguito la prestazione è tenuto a emettere fattura nei confronti del paziente; La struttura riscuote il contante ovvero, per i pagamenti alternativi al contante, ne cura la riscossione provvedendo al rilascio o al ritiro del documento comprovante il pagamento (scontrino della carta di credito o bancomat, ricevuta di bonifico bancario, assegno di conto corrente, ecc.);
• La struttura riversa o consegna al professionista interessato gli importi riscossi (in contanti) o i documenti ritirati o emessi (per pagamenti alternativi al contante);
• La struttura rilascia al paziente (garantendo il rispetto della riservatezza dei dati trattati) apposita quietanza attestante l'avvenuto pagamento del compenso incassato (o gestito in nome e per conto del professionista), mediante un'annotazione in calce alla fattura emessa dal professionista la quale specifichi le modalità di incasso- e, per i pagamenti diversi dal contante, gli estremi identificativi del mezzo di pagamento.
• La struttura sanitaria opera da semplice intermediario pertanto la riscossione dei compensi deve tenere conto dei limiti relativi all' incasso tramite contante che può avvenire soltanto per importi unitari inferiori a:
1.000,00 euro, fino al 30.6.2008;
500,00 euro, dall'1.7.2008 al 30.6.2009;
100,00 euro, dall'1.7.2009.
Per importi superiori , andranno invece utilizzati i seguenti strumenti: assegni non trasferibili ; bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale (es. carta di credito ); sistemi di pagamento elettronico .
Registrazione dei compensi riscossi
La struttura sanitaria deve registrare il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura, in alternativa:
• mediante annotazione separata nelle scritture contabili che essa è obbligata a tenere in relazione alla propria attività;
• mediante annotazione in un registro appositamente istituito .
Rimane l’obbligo del professionista di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.
Adempimenti della struttura
La struttura deve indicare nei propri registri, distintamente per ciascuna operazione di riscossione:
• data del pagamento ed estremi della fattura emessa dal professionista;
• generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso;
• ammontare del corrispettivo riscosso ;
• modalità di pagamento (contante; tipo ed estremi del documento emesso/ricevuto per pagamenti alternativi al contante).
Comunicazione telematica dei compensi riscossi all'Agenzia delle Entrate
Resta non operativo, in attesa dell'emanazione del previsto provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, in capo alle strutture sanitarie, l' obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia stessa dell'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
Regime sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di incasso e di trasmissione telematica
Per la mancata osservanza delle disposizioni in esame è previsto uno specifico regime sanzionatorio, a carico delle strutture sanitarie private.
- Per la violazione degli obblighi di
• incasso del compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo;
• registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie ovvero in apposito registro;
la struttura sanitaria è assoggettata alla sanzione amministrativa da 1.032,00 euro a 7.746,00 euro (prevista dall'art. 9 del DLgs. 471/97).
- Per la violazione degli obblighi di
• omessa trasmissione telematica dei compensi incassati in nome e per conto dei professionisti;
• ovvero di comunicazione di dati incompleti;
la struttura sanitaria è assoggettata alla sanzione amministrativa da 258,00 euro a 2.065,00 euro (prevista dall'art. 11 c. 1 lett. a) del DLgs. 471/97).
Decorrenza delle norme in oggetto
La circolare 13/2007/E afferma che le disposizioni esaminate devono considerarsi operative già dall'1.3.2007, così come previsto dall'art. 1 c. 41 della L. 296/2006, fatta eccezione per l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare dei compensi riscossi (si veda sopra). Si ritiene di poter sostenere l’inapplicabilità delle sanzioni previste, nel caso di violazione delle suddette norme, viste le condizioni di incertezza della norma nel periodo precedente l’emanazione della circolare.
Infine sembra opportuno riportare la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interrogazione parlamentare del 04/04/2007 n. 5-00913 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito della “Riscossione Accentrata” entrando nello specifico caso delle prestazioni in Day-Hospital, ..”dove la struttura noleggia la sala operatoria e la relativa strumentazione a medici esterni…”. L’Agenzia dell’Entrate ritiene che la norma relativa alla Riscossione accentrata trovi applicabilità anche nel suddetto caso di noleggio, pertanto la struttura riscuoterà i compensi in nome e per conto del professionista.
Allegati:
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circolare n 13 del 15-03-07.pdf | 21.27 KB |
Categoria News:
Notizie medici
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