Società tra Professionisti: aspetti legali_fiscali_amministrativi

Con il presente articolo si riportano sinteticamente le novità introdotte per l’esercizio professionale in forma societaria.

L’attività libero professionale oggi può essere svolta nei seguenti modi:
- Studio Individuale
- Studio Condiviso
- Studio Associato
- Società tra professionisti (STP)

Pertanto oggi i professionisti possono esercitare la professione anche in forma societaria (compresa la possibilità di costituire società di capitali).
L’art Art. 10 della legge 183 del 2011 al comma 4 stabilisce che “ Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a)  l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. 
In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.”
La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

Compagine sociale
E’ ammessa la partecipazione alla società anche di soci non iscritti ad albi professionali.
Con le modifiche apportate dal D.l. 24 gennaio 2012 è stato stabilito che “in ogni caso” il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
La maggioranza deve essere rispettata anche in seguito a modifiche alla compagine sociale.
Sono ammessi, nel rispetto della norma, soci di “investimento” o soci “tecnici”.

Di seguito si riassumono brevemente le principali caratteristiche ed i principali adempimenti di una società di professionisti costituita sotto forma di società di capitali.

Gli Organi societari nelle SRL
- Assemblea dei soci (2/3 professionisti)
- Organo amministrativo (ES. Consiglio di amministrazione o amministratore unico)
- Collegio sindacale (in alcuni casi)

Principali Adempimenti:
- Costituzione (atto notarile);
- Apertura p.iva e codice fiscale;
- Iscrizione in CCIAA sez. ordinaria e sezione speciale (apposita per le STP);
- Iscrizione alla sezione dell’albo tenuto presso l’Ordine professionale della provincia in cui è posta la sede legale;
- Per le stp multidisciplinari: iscrizione presso l’albo dell’Ordine relativo all’attività individuata come prevalente (se non indicata: iscrizione a tutti gli albi di appartenenza dei soci);
- Sarebbe comunque opportuno che in presenza di soci professionisti appartenenti ad albi territoriali differenti, si comunichi la partecipazione alla STP al proprio ordine (annotazione);

Ulteriori adempimenti SRL/STP
- Vidimazione e tenuta dei libri sociali (Assemblea, Cda, e collegio sindacale);
- Redazione e Deposito in CCIAA del Bilancio in formato CEE;
- Redazione e Deposito in CCIAA della Nota Integrativa;
- Modello Unico/Irap/iva/studi di settore
- Relazione sulla gestione (ove prevista)
- Verbale del CDA per approvazione bilancio;
- Verbale Assemblea per approvazione bilancio e distribuzione utili (da depositare in CCIAA);

Documenti da trasmettere all’ordine all’atto della richiesta di iscrizione
- Atto costitutivo;
- Certificato di iscrizione al registro imprese;
- Autocertificazione che attesti l’iscrizione al proprio albo di tutti i soci professionisti, che non siano iscritti all’ordine a cui è rivolta la domanda;

Non è ammessa la partecipazione a più società ( “La partecipazione ad una società e' incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti).

Obblighi di informazione
1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei
soci con finalità d'investimento.
3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

ENPAM – Quota B
Non mancano, tuttavia, alcune perplessità dettate dalla poca chiarezza nel regolamento attuativo, come in merito alla regolamentazione fiscale e previdenziale.
Sembra molto probabile che il reddito prodotto da tali società sia considerato reddito di lavoro autonomo, fatta eccezione per quello dei soci non professionisti meri apportatori di capitale.
Come conseguenza, il reddito sarà soggetto al regime contributivo delle Casse professionali.
La Fondazione Enpam, comunque, nell’art. 3 comma 2 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, toglie ogni dubbio: sono “imponibili alla Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale.”
Inoltre, a titolo esemplificativo, erano state individuate alcune tipologie di reddito soggetto a contribuzione, “indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali”, tra cui vengono indicati alla lettera f) “i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile che svolgono attività medica-odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione”.

Assicurazione
La società ha l’obbligo di stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Regime disciplinare della società - Codice Deontologico
Rimane ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, mentre la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale essa risulti iscritta.
Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Come sempre più spesso accade, si rimane in attesa di ulteriori interventi del legislatore, in particolare in merito al regime fiscale.

Piero Cagnin
Dottore Commercialista

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