Legge Brunetta: il medico rischia se non visita il paziente.

Il medico rischia se non visita il paziente

II medici cadranno sotto la scure del ministro Brunetta se rilasceranno certificati ai pubblici dipendenti senza averli opportunamente visitati come richiesto invece dalla buona pratica medica che impone di trarre i dati clinici dalla visita del paziente.

Con la circolare n 5/2010 firmata il 28 aprile il ministro della funzione pubblica ha dettato ii chiarimenti sulla stretta introdotta dalla riforma che prende il suo nome, visto che molte sono state le richieste di delucidazioni giunte al dicastero dalla categoria.

La nota ripercorre le diverse fattispecie di responsabilità penale ee non previste dall art 55 quinquies del Testo unico sul pubblico impiego modificato dal dlgs 150/2009.

Partendo dalla  più grave che prevede la reclusione da uno a cinque  anni e la multa da 400 a 1600 euro per il medico che rilascia un certificato falsooo falsamente attesta lo stato di malattia di un dipendente pubblico

In questo caso il camice bianco concorre nel reato commesso da quest ultimo.

E affinché scatti la responsabilità penale non è necessario che la condotta del medico svolga efficacia causale
ponendosi come condizione dell evento lesivo ma è sufficiente che assuma la forma di un contributo agevolatore nel senso che senza la compartecipazione del dottore il reato sarebbe ugualmente commesso ma
con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Alla responsabilità penale si affianca poi quella disciplinare in caso di sentenza di condanna o patteggiamento passata in giudicato.

Lo spettro delle sanzioni non è tenero per ii medici compiacenti : licenziamento per giusta causa per  i dipendenti,  decadenza dalla convenzione per i medici convenzionati e  radiazione dall' albo per
tutti.

La nota chiarisce che le tre sanzioni disciplinari di cui sopra si applicano anche quando in assenza di reato il medico rilascia  certificati  con dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Ma in questo caso per sfuggire aa ogni responsabilità basterà aver visitato il paziente

Nell' applicazione della norma, precisa la circolare, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita.

Nel senso che la responsabilità del medico ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati  attestanti dati clinici non desunti da visita.

La nota di Brunetta tranquillizza i professionisti della sanità anche sotto un altro aspetto

Le nuove sanzioni disciplinari e penali non si applicheranno a fatti che si sono  verificati  prima dell entrata in vigore della legge 15 novembre 2009 anche se le amministrazioni di appartenenza ne abbiano avuto notizia dopo.

Francesco Cerisano    da Italia Oggi del  30 aprile 2010
Categoria News: 
Dalla Rete
Pagina visitata 1970 volte