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Il datore di lavoro può controllare l'operato dei dipendenti
DIRITTO SANITARIO
Il datore di lavoro può controllare l'operato dei dipendenti
Il datore di lavoro può avvalersi dell'attività degli istituti di vigilanza essendo legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative sull'operato dei lavoratori.
Rientra nel potere del datore di lavoro la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione.
Le norme poste a tutela della libertà e dignità del lavoratore non escludono che il datore di lavoro possa controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ciò indipendentemente dalla modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che ciò implichi la violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti.
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]
Da DoctorNews del 17 dicembre 2010
Il datore di lavoro può controllare l'operato dei dipendenti
Il datore di lavoro può avvalersi dell'attività degli istituti di vigilanza essendo legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di agenzie investigative sull'operato dei lavoratori.
Rientra nel potere del datore di lavoro la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche, già commesse o in corso di esecuzione.
Le norme poste a tutela della libertà e dignità del lavoratore non escludono che il datore di lavoro possa controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ciò indipendentemente dalla modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che ciò implichi la violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti.
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]
Da DoctorNews del 17 dicembre 2010
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