autorizzazione regionale

l'art.193 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie impone l'autorizzazione per gli ambulatori medici, intendendo con ambulatorio la struttura medica nella quale l'aspetto organizzativo prevale sull'aspetto professionale, differenziandoli dagli studi medici, dove al contrario l'aspetto professionale prevale su quello organizzativo.
La magistratura veneziana già in due occasioni ha confermato che gli studi medici non sono soggetti ad autorizzazione ex art.193 TULS
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