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dimissioni volontarie
in data 25 Marzo 2008 è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro la nota n.5130 che ha apportato alcune sostanziali modifiche alla modalità di compilazione del modulo telematico di dimissioni.
Si ricorda che il modulo va compilato ogni qualvolta un lavoratore dia le proprie dimissioni volontarie a prescindere dal rapporto di lavoro in corso (tempo parziale/full time, determinato/indeterminato)
In particolare il Ministero del Lavoro ha apportato alcune logiche modifiche al precedente orientamento che possono sostanzialmente riassumersi nei seguenti punti:
* il lavoratore che intende dimettersi, dopo apposita registrazione sul sito internet del Ministero del Lavoro, potrà compilare direttamente il modulo on-line di dimissioni ed inviarlo al sistema informatico del Ministero stesso, senza doversi necessariamente recare presso un intermediario autorizzato, come in precedenza previsto.
* la casella "data di decorrenza delle dimissioni" a totale rettifica delle precedenti istruzioni, non in dicherà più il primo giorno di non lavoro, ma la data di decorrenza del preavviso
* la consegna del modulo al proprio datore di lavoro determinerà la data di decorrenza del preavviso. Pertanto il lavoratore che intenda far decorrere il preavviso dal 1° Aprile, dovrà consegnare il modulo entro tale data, in quanto una consegna in data successiva, anche se effettuata nei 15 giorni di validità del modulo, determinerà un inevitabile slittamento del preavviso stesso. Infatti la comunicazione produce effetto non al momento della compilazione del modulo, ma al momento della sua consegna al datore di lavoro l
* la procedura di dimissioni telematiche non si applica alle risoluzioni consensuali, alle dimissioni presentate durante il periodo di prova ed alle dimissioni per raggiungimento dell'età pensionabile
* il modulo in questione sostituisce a tutti gli effetti la lettera di dimissioni
rimane invariata la procedura di dimissioni effettuata recandosi gli inetrmediari autorizzati.
Si raccomanda ai colleghi di fare attenzione a quanto riportato in quanto le dimissioni presentate senza rispettare le formalità di cui sopra verranno considerate nulle, con tutti gli effetti (retributivi, contributivi e sanzionatori) facilmente immaginabili
Si ricorda che il modulo va compilato ogni qualvolta un lavoratore dia le proprie dimissioni volontarie a prescindere dal rapporto di lavoro in corso (tempo parziale/full time, determinato/indeterminato)
In particolare il Ministero del Lavoro ha apportato alcune logiche modifiche al precedente orientamento che possono sostanzialmente riassumersi nei seguenti punti:
* il lavoratore che intende dimettersi, dopo apposita registrazione sul sito internet del Ministero del Lavoro, potrà compilare direttamente il modulo on-line di dimissioni ed inviarlo al sistema informatico del Ministero stesso, senza doversi necessariamente recare presso un intermediario autorizzato, come in precedenza previsto.
* la casella "data di decorrenza delle dimissioni" a totale rettifica delle precedenti istruzioni, non in dicherà più il primo giorno di non lavoro, ma la data di decorrenza del preavviso
* la consegna del modulo al proprio datore di lavoro determinerà la data di decorrenza del preavviso. Pertanto il lavoratore che intenda far decorrere il preavviso dal 1° Aprile, dovrà consegnare il modulo entro tale data, in quanto una consegna in data successiva, anche se effettuata nei 15 giorni di validità del modulo, determinerà un inevitabile slittamento del preavviso stesso. Infatti la comunicazione produce effetto non al momento della compilazione del modulo, ma al momento della sua consegna al datore di lavoro l
* la procedura di dimissioni telematiche non si applica alle risoluzioni consensuali, alle dimissioni presentate durante il periodo di prova ed alle dimissioni per raggiungimento dell'età pensionabile
* il modulo in questione sostituisce a tutti gli effetti la lettera di dimissioni
rimane invariata la procedura di dimissioni effettuata recandosi gli inetrmediari autorizzati.
Si raccomanda ai colleghi di fare attenzione a quanto riportato in quanto le dimissioni presentate senza rispettare le formalità di cui sopra verranno considerate nulle, con tutti gli effetti (retributivi, contributivi e sanzionatori) facilmente immaginabili
Legislazione
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