Sentenza Sezioni Unite civili: "Sanzione al legale cha fa pubblicità occulta allo studio"

"Con la sentenza n. 10304 del 3 maggio 2013 i giudici di legittimità hanno confermato il provvedimento irrogato dal Consiglio dell’Ordine nei confronti di un avvocato, reo di aver pubblicato una intervista che in sostanza era una forma di pubblicità.
Nonostante il divieto di fare pubblicità per gli avvocati sia stato abrogato, avvisa la Corte, non possono escludersi sanzioni disciplinari in caso di pubblicità occulta.
L’intervista era stata pubblicata su un periodico mensile in allegato ad un quotidiano nazionale e recava il seguente titolo: «Tra Germania e Italia accompagnando clienti nella costituzione di joint venture e partnership all’estero».
L’articolo lodava l’attività professionale dell’avvocato e si soffermava sulla struttura dello studio fornendo molte fotografie a corredo.
Ad avviso degli ermellini l’intervista per come era stata concepita è risultata violativa dell’art. 4, comma 2, D.P.R. 137/2012, che statuisce che la pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Non perciò deve essere in discussione il diritto al libero esercizio della pubblicità promozionale, continuano i giudici, ma solo le modalità attraverso cui la pubblicità si esplica; nel caso di specie la forma e le modalità dell’intervista non consentivano al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi al cospetto di una informazione pubblicitaria, che perciò è stata definita occulta". 
di Lucia Nacciarone da diritto.it  

Allegati: 
AllegatoDimensione
PDF icon SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 10304_2013.pdf29.42 KB
Legislazione
Pagina visitata 7349 volte