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21/02/2012 Corte di Cassazione - medici e borse 83-91: la prescrizione quinquennale introdotta con la “legge di stabilità” si applica solo per l'avvenire
Massima - Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva comunitaria che sanciva il diritto ad una adeguata remunerazione collegata alla frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, dopo che la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prescrizione decorresse dal mese di ottobre 1999 e fosse decennale, il legislatore con la legge di stabilità 2012 aveva introdotto il termine prescrizionale quinquennale.
La Suprema Corte ha osservato che la nuova disciplina, entrata in vigore l'1 gennaio 2012; opera solo per l'avvenire e può spiegare la sua efficacia solo rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. La disposizione non può regolare, in via sopravvenuta, il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento e, in particolare, l'effetto del decorso del tempo per l'esercizio del diritto al ristoro per inadempimento dell'obbligo di armonizzazione invocato in giudizio, posto che, nella specie, il danno da mancato recepimento si colloca in epoca antecedente all'intervento legislativo che ha ridisegnato, in materia, le regole inerenti alla prescrizione del diritto.
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