- Home
- News
- Odontoiatri
IMPIANTI ELETTRICI
dal 23/01/2002 è entrato in vigore il DPR n.462 che regolamenta e disciplina le modalità di controllo sulla sicurezza ed efficienza degli impianti elettrici sui luoghi di lavoro.
Tale legge stabilisce che il datore di lavoro (ovvero Medico-Odontoiatra) sia il diretto responsabile della necessaria e regolare manutenzione dell'impianto elettrico che deve essere effettuata con le modalità sotto descritte.
- ogni due anni prova strumentale dell'efficienza dell'impianto di messa a terra. Tale controllo può essere eseguito dall'ARPA o da Azienda privata regolarmente autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive.
- le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) prevedono anche il controllo annuale del corretto funzionamento dei differenziali (dispositivi salvavita). Di per sè non si tratta di un obbligo di legge, ma il mancato rispetto di tale norma potrebbe essere considerato negligenza da parte del datore di lavoro nel malaugurato caso di incidenti occorsi a nostri pazienti e/o dipendenti (D.L. 626/94)
- ogni sei mesi è prevista la verifica del corretto funzionamento delle luci di emergenza. Tale prova può essere eseguita dallo stesso titolare dello studio.
Dell'esito di queste prove dobbiamo conservare documentazione cartacea (registro non vidimato) da esibire in caso di controllo agli organismi preposti: ASL, ARPA, NAS, ecc
Il DPR 462 si applica anche agli impianti realizzati prima della sua entrata in vigore (23/01/2002).
La mancata effettuazione, da parte del datore di lavoro, delle verifiche periodiche previste per legge, comporta sanzioni a caricodel titolare di carattere penale (DL 758/94: ammende da 258 a 1032 euro o reclusione fino a 2 mesi)
a cura del dott.Pietro Valenti
Tale legge stabilisce che il datore di lavoro (ovvero Medico-Odontoiatra) sia il diretto responsabile della necessaria e regolare manutenzione dell'impianto elettrico che deve essere effettuata con le modalità sotto descritte.
- ogni due anni prova strumentale dell'efficienza dell'impianto di messa a terra. Tale controllo può essere eseguito dall'ARPA o da Azienda privata regolarmente autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive.
- le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) prevedono anche il controllo annuale del corretto funzionamento dei differenziali (dispositivi salvavita). Di per sè non si tratta di un obbligo di legge, ma il mancato rispetto di tale norma potrebbe essere considerato negligenza da parte del datore di lavoro nel malaugurato caso di incidenti occorsi a nostri pazienti e/o dipendenti (D.L. 626/94)
- ogni sei mesi è prevista la verifica del corretto funzionamento delle luci di emergenza. Tale prova può essere eseguita dallo stesso titolare dello studio.
Dell'esito di queste prove dobbiamo conservare documentazione cartacea (registro non vidimato) da esibire in caso di controllo agli organismi preposti: ASL, ARPA, NAS, ecc
Il DPR 462 si applica anche agli impianti realizzati prima della sua entrata in vigore (23/01/2002).
La mancata effettuazione, da parte del datore di lavoro, delle verifiche periodiche previste per legge, comporta sanzioni a caricodel titolare di carattere penale (DL 758/94: ammende da 258 a 1032 euro o reclusione fino a 2 mesi)
a cura del dott.Pietro Valenti
Legislazione
Pagina visitata 2407 volte