Provvedimento del Garante Privacy 12 novembre 2009

E' pervenuta a quest'Ordine la nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali - Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, sulle prescrizioni concernenti la raccolta di informazioni sullo stato di sieropositività dei pazienti da parte di esercenti le professioni sanitarie – Provvedimento del Garante del 12 Novembre 2009 (pubblicato su G.U. n. 289 del 12 Dicembre 2009) che si allega.
Il dott. Cosimo Tomaselli, Presidente Commissione Albo Odontoiatri, ha inoltrato al Garante le osservazioni di seguito riportate.

A tutti gli iscritti all’Albo Odontoiatri
della provincia di Venezia
Loro Sedi

p.c. Al dott. Claudio Filippi
Garante per la Protezione dei dati Personali Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità
Piazza Monte Citorio 121
00186 ROMA

p.c. Al dott. Amedeo Bianco
Presidente Fnomceo
Piazza Cola di Rienzo 81/A
00194 ROMA 

prot. 2224
Oggetto: prescrizioni concernenti la raccolta di informazioni sullo stato di sieropositività dei pazienti da parte di esercenti le professioni sanitarie – Provvedimento del Garante del 12 Novembre 2009 (pubblicato su G.U. n. 289 del 12 Dicembre 2009)

In relazione alla segnalazione del Garante della Privacy riportata in oggetto, si precisa quanto segue:
 Qualora i dati raccolti nello studio odontoiatrico servano esclusivamente per adempiere un obbligo di legge (art. 24 comma 1 a D.L.vo 196/2003, per esemplificare: emissione di ricevute sanitarie, prescrizione ex L.93/42, etc.) o per adempiere un contratto nel quale l’interessato è parte (comma 1b del medesimo articolo, per esemplificare: per effettuare le cure che l’interessato è venuto a chiedere) NON è NECESSARIO IL CONSENSO DELL’INTERESSATO. Il consenso dell’interessato si presume prestato per il solo fatto che il rapporto terapeutico viene instaurato tra il curante e l’interessato in modo consensuale, fatta debita eccezione per i Trattamenti Sanitari Obbligatori, dei quali peraltro per il momento non ho notizia nella nostra specialità.
 Qualora i dati vengano utilizzati o trattati o comunicati al di fuori delle previsioni di cui al punto precedente, è NECESSARIO IL CONSENSO DELL’INTERESSATO.
 Nella anamnesi che precede ogni rapporto terapeutico, il medico potrà porre tutte le domande che riterrà opportune circa lo stato di salute del paziente.
 Il Garante per la Privacy tuttavia fa notare che la presenza nei moduli prestampati con i quali il paziente viene accolto in alcuni studi, è menzionata esplicitamente la richiesta se il paziente sia sieropositivo al virus dell’HIV. Questa richiesta appare problematica, per diverse ragioni, tra le quali:
o Appare difficile elencare in un unico modulo cartaceo tutte le condizioni patologiche che possono in qualche modo influire sulla salute orale. Appare perciò perlomeno strano che venga citata esplicitamente solo la sieropositività HIV, la quale non è certamente tra le patologie più rilevanti nel nostro settore.
o L’anamnesi consiste nella raccolta delle informazioni che il paziente rilascia, spontaneamente o su sollecitazione del curante, ma in ogni caso volontariamente circa il proprio stato di salute. Evidentemente nessun paziente può subire alcuna sanzione per il fatto che non ricorda o non dichiara tutte le proprie patologie pregresse o in atto.
o In ogni caso è evidente che nessun medico, onesto e non presuntuoso né credulone, tratterebbe un paziente sulla base di una anamnesi come se essa fosse fuori di ogni dubbio del tutto esaustiva e completa della situazione clinica del paziente.
o Rimane il fatto che nell’instaurare una relazione terapeutica un medico si assume precise responsabilità, tra le quali anche quella di aver effettuato una anamnesi completa ed approfondita. Perciò nell’eventualità che il paziente sia a conoscenza di fatti patologici che cela deliberatamente al medico, rimane opportuno che delle dichiarazioni rilasciate venga presa nota e pertanto che l’anamnesi raccolta dal medico o compilata dal paziente venga comunque da quest’ultimo sottoscritta, perché nell’eventualità di reazioni avverse il medico non debba essere ritenuto responsabile di non aver tenuto conto di notizie che il paziente non voluto fornire.
o Si deve in ogni caso sottolineare con estrema chiarezza che la raccolta dell’anamnesi è nell’unico interesse del paziente. In nessun caso l’anamnesi può essere raccolta nell’interesse di altri (per esemplificare la sicurezza degli operatori dello studio o dei pazienti successivi).
o Pertanto le procedure cliniche adottate con ogni paziente devono essere le medesime, come se lo stesso fosse portatore di qualunque malattia infettiva.
o Si deve altresì sottolineare che la presenza di una condizione patologica non può essere motivo in sé sufficiente per rifiutare le cure a chicchessia, in quanto verrebbe meno proprio la ragion d’essere della nostra professione che è quella di curare i malati e non i sani.
o È altresì evidente che in presenza di condizioni patologiche che il medico non è preparato ad affrontare, nell’eventualità il paziente non ne abbia informato il curante, lo stesso paziente si assume la responsabilità di eventuali esiti infausti.

Venezia - Mestre 08 Aprile 2010

f.to IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ODONTOIATRI
dott. Cosimo Tomaselli

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