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PUBBLICITÀ SANITARIA
La pubblicità sanitaria è stata regolata fino al 2006 dalla legge 175/1992.
Con il cosiddetto decreto Bersani, convertito in legge con il n.248/2006, è stata abolita l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria dei professionisti nonchè tutte le norme che limitano l'informazione circa le prestazioni e i prezzi delle medesime.
La legge 248/2006 liberalizza la pubblicità delle prestazioni sanitarie effettuata dai professionisti che le eseguono, ai fini di aumentare la concorrenza tra gli stessi e mettere il cittadino nelle condizioni di effettuare scelte informate e consapevoli. La liberalizzazione non si riferisce alle strutture, le quali ovviamente non potrebbero in nessun caso pubblicizzare prestazioni sanitarie che in quanto strutture non possono effettuare.
Una recente sentenza del TAR dell'Emilia Romagna fa confusione tra le società e le associazioni tra professionisti. Le associazioni tra professionisti esercitano la professione con tutte le caratteristiche del professionista singolo, sono soggette alle medesime restrizioni e godono dei medesimi diritti. Le strutture non sono equivalenti nè al professionista singolo nè alle associazioni professionali. Tale differenza è da sempre nota alla giurisprudenza italiana, fin dal TTUULLSS il quale all'art.193 richiede l'autorizzazione all'apertura delle strutture sanitarie, ma non per l'esercizio dei singoli professionisti. L'autorizzazione della pubblicità sanitaria segue i medesimi criteri dell'autorizzazione all'esercizio.
Con il cosiddetto decreto Bersani, convertito in legge con il n.248/2006, è stata abolita l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria dei professionisti nonchè tutte le norme che limitano l'informazione circa le prestazioni e i prezzi delle medesime.
La legge 248/2006 liberalizza la pubblicità delle prestazioni sanitarie effettuata dai professionisti che le eseguono, ai fini di aumentare la concorrenza tra gli stessi e mettere il cittadino nelle condizioni di effettuare scelte informate e consapevoli. La liberalizzazione non si riferisce alle strutture, le quali ovviamente non potrebbero in nessun caso pubblicizzare prestazioni sanitarie che in quanto strutture non possono effettuare.
Una recente sentenza del TAR dell'Emilia Romagna fa confusione tra le società e le associazioni tra professionisti. Le associazioni tra professionisti esercitano la professione con tutte le caratteristiche del professionista singolo, sono soggette alle medesime restrizioni e godono dei medesimi diritti. Le strutture non sono equivalenti nè al professionista singolo nè alle associazioni professionali. Tale differenza è da sempre nota alla giurisprudenza italiana, fin dal TTUULLSS il quale all'art.193 richiede l'autorizzazione all'apertura delle strutture sanitarie, ma non per l'esercizio dei singoli professionisti. L'autorizzazione della pubblicità sanitaria segue i medesimi criteri dell'autorizzazione all'esercizio.
Legislazione
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