DVR

il 31 Dicembre 2008 scade il termine per l'esecuzione della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro in base alla legge 81/2008.

Tale valutazione negli ambienti con meno di 10 lavoratori può essere autocertificata.

 Per i colleghi che ritengono invece di effettuare la valutazione dei rischi su supporto cartaceo e di non avvalersi dell'opportunità di autocertificazione, l'Ordine mette a disposizione un modulo-guida in formato word che può essere utilizzato a tale scopo.

 Il documento deve essere conservato presso ogni unità produttiva, pertanto i colleghi dovranno compilarne uno per ogni studio ed ivi conservarlo.

 L'attribuzione di data certa può essere effettuata anche facendo apporre alla segreteria dell'Ordine un timbro con data.

Si ricorda altresì l'obbligo, già in vigore ai sensi della 626 di nominare il Responsabile per il Servizio Prevenzione e Protesione che può essere lo stesso datore di lavoro. Nel caso che il collega intenda nominare sè stesso come RSPP si riporta un fac-simile.

Oltre alla valutazione dei rischi, gli altri compiti non delegabili del datore di lavoro, sono la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (che può anche essere lo stesso datore di lavoro) e del Servizio di Prevenzione Incendi (anche questo ruolo può essere ricoperto dallo stesso datore di lavoro).

Si ricorda che l'elezione del Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori è obbligatoria, ma può dare esito negativo nel caso nessun dipendente venga eletto o nessuno accetti l'incarico. In questa ipotesi sarà l'INAIL ad individuare un proprio incaricato con questo ruolo, mentre il datore di lavoro non dovrà assumere l'onere di formazione per il RSL..
Legislazione
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