Responsabilità professionale. Parlamento e Ordine a confronto

Responsabilità professionale. Parlamento e Ordine a confronto

A Firenze incontro tra Gelli, Fossati e Bianco (PD) e i vertici ordinistici rappresentati da Chersevani (Fnomceo) e Panti (Ordine Firenze). La speranza dei medici è che stavolta sia veramente “la volta buona”. Ecco com’è andata

22 SET - Responsabilità medica, un tema di grande interesse, concreto, strettamente legato all’attività quotidiana di tutti i medici e certo non questione astratta meritevole soltanto di speculazione teorica e dotte elucubrazioni, spesso tirata in ballo e fino ad oggi mai seriamente affrontata.
 
Per questo molti ed attenti erano i medici che hanno accolto l’invito del Presidente Antonio Panti a seguire presso la sede dell’Ordine di Firenze gli interventi dei deputati PD Federico Gelli (relatore alla Camera di una proposta di legge sulla materia) e Filippo Fossati, del senatore democratico Amedeo Bianco, relatore di un’analoga iniziativa in Senato e di Roberta Chersevani, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
 
L’iniziativa fiorentina acquista particolare significato in quanto riunisce intorno ad uno stesso tavolo i rappresentanti di Camera e Senato che stanno occupandosi della questione. Per i promotori “un primo passo concreto verso un dialogo politico  il più breve e meno accidentato possibile”, con l’auspicio “di offrire ai medici in tempi rapidi risposte esaurienti a tante questioni da troppo tempo ancora senza chiarezza”. Più prosaicamente, ci hanno detto, “speriamo che questa sia davvero la volta buona!”.

 
Gli anni che stiamo vivendo, per innumerevoli cause di varia natura e complessità, hanno visto realizzarsi un progressivo deterioramento del rapporto medico – paziente che troppo spesso finiscono per trovarsi su opposti fronti, ognuno supportato da propri gruppi di sostenitori e simpatizzanti: risultato di questa situazione, la medicina difensiva, i costi sempre maggiori dei sistemi sanitari legati al contenzioso ed ai risarcimenti, le ben note difficoltà relative alle coperture assicurative, in buona sostanza le preoccupazioni dei medici di fronte all’immenso e spesso poco comprensibile campo delle loro “responsabilità”.
 
Il Presidente Panti ha introdotto la discussione sottolineando tre concetti di base. Il primo è che il concetto di responsabiità penale del medico è presente nella giurisprudenza di pochissimi Stati (tra cui l’Italia) e che ad oggi dovrebbe venire ridimensionato in maniera drastica.
 
Il secondo. Appare sempre più ineludibile l’esigenza di potenziare al massimo gli strumenti del Clinical Risk Management (ed in questo settore la Toscana molto ha fatto e sta facendo), tutelandoli da qualsiavoglia intervento esterno (vedi il caso di quel magistrato che ha fatto sequestrare i documenti di un audit, così privandolo delle sue intrinseche caratteristiche e giustamente facendo molto preoccupare i soggetti interessati).
 
In terzo luogo Panti ha ricordato le grandi difficoltà che spesso incontrano i medici, ognuno nel proprio ambito di lavoro, a gestire le problematiche di carattere assicurativo.
 
Gli interventi dei relatori, che hanno risposto alle molte, articolate ed agguerrite domande provenienti dalla platea, hanno disegnato le situazione seguente.
Per prima cosa vengono ricordati i presupposti di natura giuridica alla base delle proposte presentate alla Camera ed al Senato.
 
Fatta salva la considerazione che impegnarsi sulla responsabilità sanitaria dei medici non deve rappresentare solo un modo per ricavare facili risparmi, in Italia la giurisprudenza della Cassazione in campo civile da qualche anno considera il rapporto tra medico e paziente di tipo essenzialmente contrattuale con la conseguenza che il primo può trovarsi a dovere rispondere nei confronti del secondo in termini di inadempienza contrattuale.
 
In questo caso la prescrizione è decennale e non spetta al paziente dimostrare la colpa del medico, ma è quest’ultimo che deve provare di avere agito senza colpa. Tra l’altro ad oggi il professionista sanitario e la struttura dove opera vengono concettualmente messi sullo stesso piano con tutto quello che ovviamente ne può conseguire.
 
Questa impostazione ha creato enormi problemi ai medici, in particolare nei loro rapporti con le assicurazioni ed ha finito per penalizzare fortemente alcune categorie quali ostetrici – ginecologi, ortopedici e chirurghi.
 
Le proposte di legge che stanno adesso seguendo il loro iter parlamentare si fondano essenzialmente sui seguenti concetti di fondo.
Viene proposta la rimodulazione complessiva di tutto il sistema della gestione del rischio clinico con il potenziamento delle attività di Clinical Risk Management ed in particolare degli audit.
 
Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno obbligatoriamente dotarsi di adeguata copertura assicurativa.
 
Vengono istituiti l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità e l’Ufficio regionale del Garante del diritto alla salute, presso il quale si trova la struttura tecnica dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza in sanità.
 
Qualsiasi attività delle strutture sanitarie sia pubbliche che private sarà soggetta all’obbligo della trasparenza.
 
Si propone la creazione di un “doppio binario” in tema di responsabilità civile sia del medico che della struttura in cui lavora, con valenza extracontrattuale per il primo e contrattuale per la seconda. I termini della prescrizione saranno ridotti da 10 a 5 anni.
 
In caso di danno causato dolosamente dal professionista la struttura sanitaria può esercitare nei suoi confronti azione di rivalsa, trattenendo un quinto dello stipendio per un periodo massimo non superiore ai cinque anni. Inoltre il medico in questo lasso di tempo non può vedersi assegnati incarichi superiori a quelli fino ad allora ricoperti e non può partecipare a concorsi pubblici per incarichi superiori.
 
In campo penale i relatori delle proposte di legge propongono quanto segue:  “l’esercente la professione medica o sanitaria che in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche o riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente, è punibile solo in caso di colpa grave o dolo”.
 
Viene infine istituito il Fondo di solidarietà a favore delle persone che abbiano riportato danni in seguito a prestazioni sanitarie anche prodotte in assenza di evidente errore personale del sanitario coinvolto e vengono riorganizzate le modalità gestionali delle nomine dei consulenti tecnici di ufficio, dei consulenti di parte e dei periti.
 
Tante, come si vede, sono pertanto le questioni che finalmente potrebbero trovare un corretto inquadramento di natura sia tecnica che giuridica, per permettere a tutti i medici di riacquistare almeno un po’ di fiducia e serenità nella loro attività di tutti i giorni.
 
Simone Pancani

quotidianosanità.it   22 settembre 2015

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