Certificato di malattia: riduzione del tempo di prognosi e rettifica

Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia

Tramite la Presidenza della Federazione Nazionale degli Ordini riceviamo (circolare 52) e pubblichiamo la Circolare n. 79 dell’INPS del 02.05.17 riguardante gli obblighi del lavoratore e del medico certificatore a proposito della riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia (il cosiddetto “certificato di malattia”).
In caso di guarigione anticipata rispetto alla prognosi espressa nel certificato di malattia, il lavoratore non può assolutamente riprendere tacitamente il lavoro. 
Si cita testualmente: «…in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro…  il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata».

La rettifica della prognosi, in caso di guarigione anticipata, «…è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va chiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato riportante una prognosi più lunga».

Segreteria OMCeO Provincia di Venezia

Segreteria OMCeO Ve
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