Certificazioni di malattia per Pazienti fragili: esaurita la tutela il 31 luglio

Ci giunge dall'Inps comunicazione riferita all’Articolo 26, comma 2, del Decreto Legge 27 marzo 2020, n°18, meglio noto come decreto “Cura Italia” che disponeva la possibilità di tutelare persone con disabilità o con fragilità, consentendo che esse potessero assentarsi dai luoghi di lavoro come assenti-giustificati, facendo pervenire un “Certificato di Malattia” rilasciato dalle Competenti Autorità Sanitarie per il rischio Covid.19. Il periodo di assenza dai luoghi di lavoro veniva equiparato a ricovero ospedaliero, pur non andando a modificare il totale indennizzabile per malattia.

I termini temporali, inizialmente fissati dalla citata norma fino al 30 Aprile, con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 (art.74), erano prorogati fino al 31 luglio 2020.

La recente normativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che ha prorogato l’Emergenza Covid, nulla invece ha innovato rispetto alle tutele già citate che, pertanto, si sono esaurite ripristinando - dal 1° agosto 2020 - il trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia.

Sono numerosi i certificati che giungono all’INPS che giustificano l’assenza di questi soggetti dai luoghi di lavoro oltre il 31 luglio 2020, ponendo così due problemi: 1) I Certificati Telematici di Malattia trasmessi all’I.N.P.S. sono evidenziati come ANOMALI e necessiteranno di verifica; 2) Il Lavoratore, assente dal luogo di lavoro, potrebbe incorrere in un periodo di assenza non indennizzata con inevitabili ricadute contrattuali laddove dovesse esaurire il periodo massimo di indennizzo per malattia. Detti certificati necessiteranno di essere annullati e il lavoratore, nel migliore dei casi, sarebbe costretto all’utilizzo di altri strumenti contrattualmente previsti (ferie, permessi, ecc.) per giustificare i giorni di assenza dal 01 agosto in poi.

Segreteria OMCeO Ve
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