Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni 2020-2023 e 2021-2024

La Fnomceo comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 23-9-2021 è stato pubblicato il Decreto 14 luglio 2021 indicato in oggetto (All. n. 1).
L’art.1, comma 1, prevede che, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2020-2023 e al triennio 2021-2024, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020.
L’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020 dispone che: ”Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni di all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

In allegato la comunicazione n. 186

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Segreteria OMCeO Ve
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