- Home
- News
- Odontoiatri
Risarcimento del danno per mancato consenso informato
Data di inserimento: Lunedì, 23/02/15 - Segreteria OMCeO Ve
Cassazione Civile - Medici Chirurghi - Risarcimento del danno per mancato consenso informato. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (Sentenza n. 2854/15)
FATTO: Con sentenza del 19/1/2012 la Corte d'Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dal Sig. O.E. nei confronti della pronunzia Trib. Brescia n. 3893/05, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della Casa di Cura S. Anna e del Sig. F.G. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro da quest'ultimo nella sua qualità di medico effettuatogli presso la predetta struttura sanitaria in data (omissis). All'esito di tale intervento l'O. deduceva di essere stato infatti costretto ad un secondo intervento in artroscopia in data (omissis), nonché a successivi periodi di degenza, anche domiciliare, visite e terapie, con quadro clinico che era andato ciononostante sempre più peggiorando, con “comparsa di tumefazione, dolore ed impotenza funzionale oltre che del ginocchio sinistro anche della caviglia destra e del gomito sinistro”. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito l'O. propone ora ricorso per cassazione
DIRITTO: L’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, anche - quando è nell'interesse del paziente . Ai sensi dell'art. 32, 2 co., Cost. (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dell'art. 13 Cost. (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e dell'art. 33 L. n. 833 del 1978 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.),determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), esso è a carico del sanitario, il quale, una volta richiesto dal paziente dell'esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (cfr. Cass., 16/05/2013, n. 11950, che ha ritenuto preclusa ex art. 345 c.p.c. la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell'esecuzione di un intervento, in quanto costituente domanda nuova rispetto a quella - proposta in primo grado - basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il rispettivo fondamento). Trattasi di due diritti distinti. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1 co., Cost.) (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830). L'autonoma rilevanza della condotta di adempimento della dovuta prestazione medica ne impone infatti l'autonoma valutazione rispetto alla vicenda dell'acquisizione del consenso informato, dovendo al riguardo invero accertarsi se le conseguenze dannose successivamente verificatesi siano, sotto il profilo del più probabile che non (cfr., da ultimo, Cass., 26/7/2012, n. 13214; Cass., 27/4/2010, n. 10060), da considerarsi ad essa causalmente astrette.
Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO
Segreteria OMCeO Ve
Categoria News:
Dalla Rete
Pagina visitata 2385 volte