Riflessioni sul convegno “Rischio professionale e responsabilità legale in medicina generale"

Sabato 21 febbraio si è svolto a Mestre, presso l’Hotel NH Laguna Palace, il convegno “Rischio professionale e responsabilità legale in medicina generale” organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Venezia, con il contributo incondizionato dell’Azienda Recordati e con la segreteria organizzativa di Airon Communication, supportata da Angelo Frascati.

Al convegno hanno partecipato come relatori o moderatori: Francesco V. Costa, Professore Associato in Medicina Interna, Univ. di Bologna, Presidente ASIAM; Angelo Frascati, Medico di Medicina Generale, Esperto in formazione medica; Paolo Galeazzi, Medico-Legale, Consulente Tecnico d’Uffi cio del Tribunale di Milano; Mauro Gallina, Giudice Settima Sezione Penale, Tribunale di Milano; Giuseppe Mancia, Professore Emerito, Università degli Studi di Milano-Bicocca; Maurizio Scassola, Medico di Medicina Generale e Presidente OMCeO della Provincia di Venezia; Nicola Todeschini, Avvocato del Foro di Treviso, esperto in responsabilità medica.

Davanti ad una sala affollatissima, di oltre 150 partecipanti, sono stati affrontati i temi:

  • IL GOVERNO CLINICO-ASSISTENZIALE

La standardizzazione di comportamenti professionali con i principi di appropriatezza, efficacia, sicurezza, efficienza, applicati alla pratica clinica quotidiana, impone lo sviluppo di una cultura organizzativa orientata al miglioramento continuo del servizio erogato.

La contestualizzazione di questi principi di governance favorisce un atteggiamento orientato a diminuire il rischio di errore professionale:

  • Scrupolosa gestione del processo informativo nei confronti del paziente: il consenso informato di un paziente consapevole.
  • L’appropriatezza terapeutica e la qualità delle prestazioni che devono essere valutate in base al risultato.
  • Acquisire un approccio “sistematico” alla prevenzione di eventi avversi.
  • Riconoscere che l’obiettivo non è acquisire l’infallibilità ma la capacità di intercettare gli errori prima che essi generino un evento avverso.
  • Aumentare la motivazione e la disponibilità all’autovalutazione critica dei propri atti professionali.
  • IL RISCHIO PROFESSIONALE DEL MMG

Il “clinical risk management” quale strumento di gestione del rischio comprende tutte le attività finalizzate all’identifi cazione, alla valutazione, al trattamento ed alla prevenzione del rischio in sanità. Racchiude in sé tutte le metodologie e gli strumenti per individuare i rischi insiti nelle attività sanitarie, ricercare i miglioramenti perseguibili nel sistema di gestione e sviluppare così la massima efficacia di governo delle aziende sanitarie e di performance professionale degli operatori sanitari.

Per la Medicina Generale, il clinical risk management rappresenta un modus operandi che va appreso e condiviso per mezzo del quale tutti gli operatori coinvolti (medici, personale di studio, infermieri, etc.) pur mantenendo differenziate le proprie responsabilità, possono contribuire a ridurre i rischi per i pazienti direttamente o indirettamente collegati all’attività assistenziale, all’utilizzo delle tecnologie e del farmaco, alle strutture ed ai modelli organizzativi.

  • LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

L’articolo 2236 del Codice Civile sulla “Responsabilità del prestatore di opera” dice: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.” La Legge Balduzzi, GU n. 263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n. 201 recita all’articolo 3, comma 1 “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile: “Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

Il MMG può essere soggetto a diverse forme di responsabilità professionale. La medicina legale valuta gli aspetti e l’entità di un potenziale errore, causato da un operatore sanitario. La responsabilità giuridica del MMG è collocata in un ambito in continua evoluzione che non fa parte integrante della sua professione. Il comportamento del Medico di Medicina Generale può determinare diversi tipi di Responsabilità:

Civile, per il danno derivante da un atto illecito verso il paziente o dalla violazione del principio “neminem laedere” (non danneggiare alcuno).

Penale, per la violazione di una norma costituente reato (commissivo od omissivo) che comporta l’applicazione di una sanzione.

Disciplinare, che riguarda i soggetti che violano i doveri derivanti dall’appartenere ad un ordinamento particolare dotato di proprie regole (Ordine professionale con l’obbligo di rispetto del Codice Deontologico).

Convenzionale propria del MMG, in quanto medico del SSN, per la violazione delle norme convenzionali.

  • LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

L’incorrere in un procedimento di responsabilità civile rappresenta per il MMG un rischio lavorativo sempre presente. Anche un contenzioso con un paziente o la struttura di appartenenza mette il medico in una situazione estranea alla sua professione. Il medico non dispone di conoscenze legali specifiche e spesso decide di ricorrere ad una assistenza legale. In questa sessione, in un confronto serrato, a volte aspro, tra avvocato, medico legale, giudice e partecipanti, si è cercato di delineare alcune regole di comportamento di base per affrontare al meglio un contrasto e contribuire a una soluzione tempestiva e soddisfacente.

di Angelo Frascati

Segreteria OMCeO Ve
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