Calamità naturali: sussidi Enpam per i Liberi Professionisti

Cari Colleghi, Gentili Colleghe,

la Commissione Albo Odontoiatri dell’Omceo Venezia informa i Colleghi che sono stati colpiti dall’evento atmosferico eccezionale del giorno 08.07.2015, che ha colpito principalmente le zone della Riviera del Brenta, che il Regolamento dell’Enpam (di seguito gli articoli relativi) prevede delle prestazioni assistenziali specifiche per i Liberi Professionisti che versano la Quota B (modulo 1) oltre che per gli iscritti che versano la Quota A (modulo 2).

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVE DEL FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE - “QUOTA B” DEL FONDO GENERALE (Approvato dal C.d.A. con delibera del 26 gennaio 2007 e successive modifiche)

Art. 5  (Interventi aggiuntivi per calamità naturali)

1. Possono essere erogati contributi, in aggiunta a quelli disposti in via generale con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, in favore degli iscritti e dei pensionati, di cui all’art. 1 del presente Regolamento, e dei loro superstiti, residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali abbiano riportato danni a beni mobili ed immobili in conseguenza delle calamità medesime.

2. Ai fini della determinazione del diritto all’erogazione delle prestazioni aggiuntive, i danni a beni immobili saranno presi in considerazione esclusivamente se gli immobili medesimi costituiscono la prima abitazione o lo studio professionale del richiedente, e questi sia titolare di un diritto di proprietà o di usufrutto su di essi; in caso di beni immobili in comproprietà le prestazioni aggiuntive previste saranno erogate in misura proporzionale alla quota di proprietà.

Gli interventi consistono in una prestazione straordinaria “una tantum” per un importo pari nel massimo al 30% del limite fissato in via generale con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. In favore dell’iscritto che esercita esclusivamente attività libero professionale, il quale sia stato costretto ad interrompere l’attività stessa a causa dell’evento calamitoso con conseguente azzeramento del reddito, può essere concesso un sussidio di importo pari a quello previsto dall’art. 2 comma 5 del presente Regolamento. Le prestazioni sono erogate per un massimo di dodici mesi, a partire dal giorno di sospensione dell’attività, e cessano alla ripresa dell’attività stessa, se l’interruzione è inferiore al periodo suddetto.

5. Le relative domande debbono essere presentate dagli interessati entro e non oltre un anno dal Decreto del Presidente della Repubblica che ha dichiarato lo stato di emergenza.

6. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali per calamità naturali, non si tiene conto del limite reddituale di cui all’art. 1, comma 2.

MODULO 1: https://www.enpam.it/wp-content/uploads/sussidio-sostitutivo-redd-calamità-naturali-lib-prof-quota-B_Layout-1.pdf

 

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale

(Approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’E.N.P.A.M. con delibera del 26/1/2007)

Art. 6 (Prestazioni assistenziali per calamità naturali)

1. Possono essere erogati contributi assistenziali straordinari in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente regolamento, residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali abbiano riportato danni a beni mobili ed immobili in conseguenza delle calamità medesime.

2. Ai fini della determinazione del diritto all’erogazione delle prestazioni aggiuntive, i danni a beni immobili saranno presi in considerazione esclusivamente se gli immobili medesimi costituiscono la prima abitazione o lo studio professionale del richiedente, e questi sia titolare di un diritto di proprietà e di usufrutto su di essi; in caso di beni immobili in comproprietà le prestazioni aggiuntive previste saranno erogate in misura proporzionale alla quota di proprietà.

3. Gli interventi straordinari previsti consistono in una prestazione straordinaria pari, al massimo, ad € 15.000,00= indicizzati, e in un concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui edilizi a breve e medio termine contratti da iscritti o superstiti per l’acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa di abitazione o, solo per l’iscritto, dello studio professionale, nella misura del 75% degli oneri medesimi con un limite massimo di € 8.000,00= annui indicizzati e per un periodo che non superi gli anni cinque, previa esibizione della ricevuta di pagamento di ciascuna rata e di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che per quel mutuo non è stato percepito altro contributo.

4. Il concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui ipotecari a breve o medio termine sarà sempre rapportato all’importo del danno effettivamente subito dall’immobile o al valore dell’immobile demolito o sgomberato come certificato dagli organi competenti e/o da perizia giurata. Detto concorso, se concesso per la ricostruzione dell’immobile o per l’acquisto di altro immobile sostitutivo, sarà possibile soltanto se l’intero immobile sia andato distrutto o sia stato dichiarato inagibile in modo totale e definitivo dalle competenti autorità.

5. Ciascun richiedente, ricorrendone i presupposti, può beneficiare di entrambi gli interventi straordinari di cui al comma 3, del presente articolo.

6. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali per calamità naturali, non si tiene conto del limite reddituale di cui all’articolo 1, comma 2.

7. Le domande di prestazione dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre un anno dalla pubblicazione del decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza.

MODULO 2: https://www.enpam.it/wp-content/uploads/sussidio-per-calamità-naturali_Layout-11.pdf

Segreteria OMCeO Ve
Notizie
Pagina visitata 5752 volte