Appropriatezza, decreto in vigore. Ecco cosa cambia

Una Tac a carico del Servizio sanitario nazionale si potrà prescrivere solo in 3 casi: per la valutazione delle strutture scheletriche in caso di tumore, per un cancro sospetto, ma solo dopo un esito dubbio della risonanza magnetica, o, infine, per le complicanze seguite a un intervento chirurgico in pazienti in cui è controindicata la stessa Rmn.

È solo uno degli esempi delle conseguenze del decreto appropriatezza entrato in vigore ieri, nel silenzio più assoluto, dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sancisce che determinati esami o interventi finora a carico della sanità pubblica possano essere prescritti dai medici e dagli odontoiatri solo se vengono soddisfatte le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste o se i pazienti rientrano in situazioni standard in cui la prestazione può essere erogata, cioè se la patologia soddisfa precise condizioni di erogabilità.

Gli allegati al testo – pagine e pagine di tabelle – illustrano queste condizioni di erogabilità: un elenco di 203 prestazioni che, tranne alcune eccezioni, il paziente dovrà pagarsi di tasca propria e in cui rientrano esami di odontoiatria, genetica, radiologia diagnostica, di laboratorio, dermatologia allergologica e medicina nucleare.

Gli esami per il colestorolo o i trigliceridi, ad esempio, non saranno pagati solo in caso di paziente proveniente da screening o di paziente a grave rischio di patologie cardiovascolari; le indagini sul gruppo sanguigno sono prescrivibili solo in vista di un trapianto o di una donazione, di trasfusione o in donne in gravidanza e in funzione preconcezionale; le analisi del dna per polimorfismo solo con “reazione polimerasica a catena, digestione enzimatica ed elettroforesi, per le patologie e condizioni riportate nell'Allegato GENETICA (colonna A, colonna C e colonna E), su prescrizione specialistica” con queste indicazioni di appropriatezza prescrittiva: “in caso di utilizzo per analisi di farmacogenetica, se ne raccomanda l'uso solo su indicazioni EMA/AIFA”.

Un lungo elenco in cui rientrano tantissimi tipi di esami diversi: le Tac, le risonanze magnetiche, la tomoscintigrafia cerebrale, alcune ricerche genetiche, i trattamenti per le protesi, le terapie a luce ultravioletta, l'estrazione dei denti, gli esami del sangue e delle urine.

Nell'allegato 3, spazio anche all'odontoiatria, in parte già contenuta nelle prime tabelle, qui con la specificazione delle condizioni di erogabilità. Due le categorie “protette”: i pazienti in età evolutiva, quindi gli under 14, e i soggetti in condizione di vulnerabilità sociale e sanitaria, cioè lì dove al paziente sia indispensabile questo tipo di cure e dove ci siano condizioni di svantaggio economico, basso reddito, marginalità o esclusione sociale. Nella vulnerabilità sanitaria rientrano anche i destinatari di trapianti, immunodeficienze, cardiopatie congenite e gravi, tumori oncoematologici e disordini della coagulazione.

Un testo – è il caso di ricordarlo – che negli ultimi mesi del 2015 aveva sollevato le vivaci proteste dei professionisti della sanità a causa delle pesanti sanzioni in cui potrebbero incorrere i medici che prescrivano a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni inappropriate. “L'appropriatezza – ha più volte sottolineato la presidente della FNOMCeO Roberta Chersevani – si realizza con l'aggiornamento dei medici non con le sanzioni”.

Chiara Semenzato, collaboratrice giornalistica OMCeO

In allegato il testo del decreto e gli allegati.

Segreteria OMCeO Ve
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