PREVIDENZA e RISCATTI

Non passa giorno che in qualche modo non si parli nei mezzi di comunicazione, specialistici o generici, del nostro ente previdenziale, l’ENPAM.

Le problematiche di ENPAM SICURA, il Fondo Atlante 2, la richiesta di commissariamento di ENPAM da parte di alcuni Ordini e di alcune sigle sindacali non possono certamente lasciare indifferenti i Colleghi e a maggior ragione quelli che in ENPAM hanno il loro unico ente previdenziale.

Da iscritti non ci si può che augurare il rapido arrivo di tempi più sereni.

Contemporaneamente, sia per l’aumentare dell’età media dei professionisti, sia per la crescente babele burocratica nel convenzionamento e sia per la persistente crisi economica che coinvolge sicuramente la libera professione, cresce la domanda di informazioni per la pensione da parte di medici ed odontoiatri; non si è purtroppo ancora riusciti a creare una cultura previdenziale nella nostra professione che permetta una “previdenza consapevole e programmata”.

Vediamo di dare un quadro sintetico delle varie opportunità essendo concisi e schematici a scapito purtroppo dell’esaustività.

Vi sono tre grosse opportunità da prendere in considerazione e conoscere ognuna con le sue peculiarità:

- riscatto anni di laurea e/o di specialità totale o parziale, si riscattano gli anni del corso ufficiale di studi universitari

- riscatto di allineamento totale o parziale, permette di adeguare la contribuzione al più alto reddito degli ultimi tre anni

- la previdenza complementare, Fondo Sanità, permette un secondo pilastro previdenziale.

Fondamentale è valutare le proprie esigenze previdenziali, se l’importante è aumentare la propria pensione tutte le tre opportunità sono da considerarsi tenendo presente che la previdenza complementare è detraibile fiscalmente dall’iscritto anche se il beneficiario è un familiare a carico.

Se invece, come di sovente succede ultimamente, l’obiettivo è anticipare l’uscita dal lavoro e avere un reddito da pensione immediato, l’iscritto deve valutare unicamente il riscatto degli anni universitari, dal punto di vista previdenziale ogni anno del corso di laurea equivale ad un anno di lavoro e pertanto si anticipa il pensionamento ricevendo da subito la pensione. Facendo un  esempio: se oggi un medico specialista convenzionato interno con 61 aa di età, 30aa di iscrizione all’ordine, ma solo 25 aa di contributi versati al fondo degli specialisti ambulatoriali decidesse di pagare in un'unica soluzione i 6 aa di laurea e i 4 di specialità si troverebbe nelle condizioni di richiedere la pensione di anzianità avendo, secondo la norma vigente oggi, i 61aa di età i 30 aa di iscrizione all’ordine e i 25+10=35 aa di contributi.

Oltre a questo si tenga presente che i contributi previdenziali, compresi i riscatti e la previdenza complementare, sono interamente deducibili, come fossero un bene strumentale senza ammortamento, e pertanto al beneficio previdenziale si associa un risparmio fiscale proporzionale al reddito.

Vediamone la valenza:

I contributi previdenziali e assistenziali versati alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, sia in ottemperanza a disposizioni di legge, sia versati volontariamente, danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo ai fini Irpef.

Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lett. e) del Tuir sono oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati:

- in ottemperanza a disposizioni di legge (obbligatori);

- alla gestione della forma pensionistica di appartenenza (volontari), compresi quelli versati per la ricongiunzione dei differenti periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria.

Per poter fruire della deducibilità del loro costo, i contributi previdenziali, volontari o da riscatto devono essere indicati in dichiarazione dei redditi e precisamente nel quadro E del modello 730/2017, o nel quadro RP del modello Unico P.F. 2017, per i versamenti effettuati nel 2016.

Nello specifico, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, cioè i contributi dovuti alla propria cassa di previdenza (l’ENPAM per i medici), e quelli versati per il riscatto di laurea, sono interamente deducibili dal reddito.

Differentemente, i contributi da riscatto di laurea,  quando sono sostenuti a favore di familiari a carico che non hanno ancora iniziato un’attività lavorativa e che non sono iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria non sono totalmente deducibili ma rientrano tra le detrazioni d’imposta del 19%. E’ il caso di un padre che provvede al pagamento dei contributi relativi al riscatto di laurea del proprio figlio a carico.

I contributi destinati a forme di previdenza complementare (versati ad un fondo pensione che integrerà la pensione ordinaria, Es.Fondo Sanità) compresi i riscatti da allineamento, sono deducibili nel limite annuo di  5.164,47 Euro.

E’ importante ai fini fiscali, la data di pagamento dei contributi (vale il “principio di cassa”). Per esempio, ai fini della deducibilità nel modello 730/2017 sono deducibili tutti i contributi da riscatto versati nell’anno 2016, indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono.

Quindi i contributi in oggetto rientrano tra gli oneri deducibili e permettono di ridurre il proprio reddito e, di  conseguenza, l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuta su di esso. Si tratta pertanto di spese che, sostenute nell'anno, producono un risparmio di imposta, tanto maggiore quanto più elevato è il reddito (e l'aliquota a cui si è assoggettati).

Con un esempio cercheremo di illustrare i vantaggi fiscali:

1) Esempio di versamento contributi riscatto di laurea

- Contributo da riscatto anni di laurea: 30.000 Euro

- Corso legale di laurea:5 anni

- Anno di versamento: 2016

- Rateazione del versamento 10 anni (rata annuale 3.000 Euro)

- aliquota marginale irpef 41%

Se il contribuente ha optato per una rateizzazione decennale, avremo in 10 anni di contribuzione, un ammontare dell’onere deducibile di 3.000 Euro per ognuno dei 10 anni. Ne consegue che nell’anno 2016, ed in quello dei successivi 9 anni, il contribuente potrà abbattere il proprio reddito annuale complessivo di riferimento di 3.000 Euro, per 10 anni,  per un totale di 30.000 Euro. Se l’aliquota Irpef marginale rimane costante per i 10 anni, il contribuente risparmierebbe il 41% su 3.000 Euro per 10 anni, cioè 1.230 Euro annui (per un totale nei 10 anni di 12.300 euro).

Riassumendo il contribuente ha versato Euro 30.000 ed ha risparmiato imposte per Euro 12.300.

Tutto ciò con il vantaggio di aumentare il proprio monte contributivo al fine pensionistico ed anticipare la possibilità di richiedere la pensione.

L’invito non può che essere, visto l’approssimarsi del fine anno, quello di valutare con dati alla mano le singole opportunità.

Dott. Breda Moreno Consigliere OMCeO VE

Dott. Piero Cagnin Consulente fiscale OMCeO VE

Segreteria OMCeO Ve
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