Chiropratica, parola al dottor Scassola (Fnomceo)

da  http://www.ilpapaverorossoweb.it/article/chiropratica-parola-al-dottor-scassola-fnomceo

 

Nel precedente articolo sulla chiropratica abbiamo cercato di aprire una prospettiva su una realtà ancora poco conosciuta. Adesso, dopo il parere dell'Associazione Italiana Chiropratici tramite il presidente, il dottor John J. Williams, abbiamo consultato il vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), il dottore Maurizio Scassola. Questa intervista ci aiuta a comprendere meglio la disciplina, lo status quo in termini giuridici e medici e, soprattutto, ci fornisce un ulteriore strumento per valutare pro e contro della chiropratica.

 

Partiamo dall'episodio della donna entrata in coma elettrolitico: a cosa ci riferiamo quando parliamo di questo grave stato? L'assunzione di otto litri di acqua al giorno per più giorni, unitamente al digiuno e al posizionamento di un peso di 5Kg sullo stomaco possono causare un coma elettrolitico?

“Il coma è uno stato neurologico che indica il rischio imminente di morte per grave sofferenza cerebrale. La morte sopravviene in quasi il 30% dei casi. Sono rari gli episodi nei quali l’ingestione di elevate quantità di acqua, in un breve spazio di tempo, porta ad un grave squilibrio idro – elettrolitico, cioè nel rapporto tra acqua e sali minerali nella composizione del sangue. In questo caso si ha una grave iponatriemia (abbassamento del livello di sodio) con emodiluizione e aumento dei liquidi circolanti; le conseguenze sono cardiovascolari, neurologiche e renali, sino a stato soporoso, convulsioni, coma. Nella fase iniziale è presente una grave astenia (stanchezza) per deficit della muscolatura scheletrica, insufficienza cardiaca - per deficit della contrattilità del miocardio e aumento improvviso del carico di lavoro -, insufficienza renale”

 

Solo di recente la medicina ha riconosciuto uno status alla chiropratica: di cosa si occupa questa disciplina? Cosa può fare un chiropratico e cosa non può, per legge?

“La chiropratica non ha, in Italia, alcun percorso di studio riconosciuto e non risulta quindi possibile alcun percorso di riconoscimento di equipollenza da parte delle autorità accademiche italiane o dal Ministero della Salute.

Il Consiglio Superiore di Sanità, con le circolari n.79 del 21.12.1982 e n.66 del 12.9.1984, ha consentito l’esercizio della chiropratica presso strutture sanitarie anche da parte di chiropratici non medici; queste raccomandazioni sono state integrate nel 2008 da un’altra circolare che indicava come la chiropratica dovesse essere esercitata con la supervisione e sotto la responsabilità di medici specialisti in fisiatria e ortopedia. La chiropratica, come altre terapie non convenzionali, rientra per la Fnomceo nelle medicine non convenzionali (MNC). Queste pratiche non hanno, in Italia, una regolamentazione nazionale. Il 19 maggio 2002 la Federazione, in una fase di incertezza normativa e per difendere le persone da pratiche potenzialmente dannose, definì l’esercizio della chiropratica (insieme ad altre otto MNC) un atto medico. Questa netta presa di posizione è stata assunta anche dalla giurisprudenza.

La Fnomceo nel 2009 ha poi approvato le 'linee guida in materia di formazione in MNC”'indicando i livelli minimi che medici e odontoiatri devono garantire per esercitare le MNC. Il 7 febbraio 2013 la Conferenza Stato – Regioni ha sancito un accordo concernente i criteri e le modalità per la formazione nelle discipline di agopuntura, omeopatia e fitoterapia: primo importante passaggio per un inquadramento normativo delle MNC”

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Perché il registro dei chiropratici esiste solo sulla carta? Come si controlla, di conseguenza, l'abuso della professione?

La professione medica raccomanda e sottolinea come debbano essere esclusivamente i medici a praticare questa disciplina, in quanto sono gli unici professionisti che possono porre una diagnosi e solo sulla corretta diagnosi può basarsi una terapia corretta.

Con queste premesse, la risposta è in re ipsa: l’abusivismo si previene e si combatte proprio agendo all’interno della professione medica, con l’iscrizione agli Albi degli Ordini provinciali. Il medico segnala all’Ordine il proprio curriculum professionale, le specializzazioni, i master e i titoli acquisiti, che il cittadino può a sua volta verificare accedendo all’anagrafica del Portale www.fnomceo.it. Raccomandiamo alle persone che si affidano alla chiropratica di verificare sempre i titoli in possesso di chi la esercita, oltre alla sussistenza di una copertura assicurativa specifica per responsabilità civile”

 

Quali benefici può avere un paziente che si rivolge ad un chiropratico? E quali rischi sono connessi ad eventuali cattive prescrizioni operate da chiropratici?

“I benefici e i rischi sono strettamente collegati alla professionalità del medico e al suo curriculum formativo e professionale. Desidero sottolineare come l’affidare a qualcuno la propria salute non debba mai essere una scelta casuale. Prendiamo il dolore alla schiena: la diagnosi, che può sembrare semplice, non è in realtà quasi mai banale, presupponendo l’esclusione di patologie che possono essere di area ortopedica, ma anche neurologica, gastroenterologica, posturologica, persino oncologica o psichiatrica. Ne consegue che - ogniqualvolta la sintomatologia si presenti in modo atipico, quando la visita medica ponga dei dubbi diagnostici o se il problema persista per un tempo non limitato - il medico debba, in via preliminare, prescrivere esami di approfondimento”.

 

 

 

Partiamo dall'episodio della donna entrata in coma elettrolitico: a cosa ci riferiamo quando parliamo di questo grave stato? L'assunzione di otto litri di acqua al giorno per più giorni, unitamente al digiuno e al posizionamento di un peso di 5Kg sullo stomaco possono causare un coma elettrolitico?

“Il coma è uno stato neurologico che indica il rischio imminente di morte per grave sofferenza cerebrale. La morte sopravviene in quasi il 30% dei casi. Sono rari gli episodi nei quali l’ingestione di elevate quantità di acqua, in un breve spazio di tempo, porta ad un grave squilibrio idro – elettrolitico, cioè nel rapporto tra acqua e sali minerali nella composizione del sangue. In questo caso si ha una grave iponatriemia (abbassamento del livello di sodio) con emodiluizione e aumento dei liquidi circolanti; le conseguenze sono cardiovascolari, neurologiche e renali, sino a stato soporoso, convulsioni, coma. Nella fase iniziale è presente una grave astenia (stanchezza) per deficit della muscolatura scheletrica, insufficienza cardiaca - per deficit della contrattilità del miocardio e aumento improvviso del carico di lavoro -, insufficienza renale”

 

Solo di recente la medicina ha riconosciuto uno status alla chiropratica: di cosa si occupa questa disciplina? Cosa può fare un chiropratico e cosa non può, per legge?

“La chiropratica non ha, in Italia, alcun percorso di studio riconosciuto e non risulta quindi possibile alcun percorso di riconoscimento di equipollenza da parte delle autorità accademiche italiane o dal Ministero della Salute.

Il Consiglio Superiore di Sanità, con le circolari n.79 del 21.12.1982 e n.66 del 12.9.1984, ha consentito l’esercizio della chiropratica presso strutture sanitarie anche da parte di chiropratici non medici; queste raccomandazioni sono state integrate nel 2008 da un’altra circolare che indicava come la chiropratica dovesse essere esercitata con la supervisione e sotto la responsabilità di medici specialisti in fisiatria e ortopedia. La chiropratica, come altre terapie non convenzionali, rientra per la Fnomceo nelle medicine non convenzionali (MNC). Queste pratiche non hanno, in Italia, una regolamentazione nazionale. Il 19 maggio 2002 la Federazione, in una fase di incertezza normativa e per difendere le persone da pratiche potenzialmente dannose, definì l’esercizio della chiropratica (insieme ad altre otto MNC) un atto medico. Questa netta presa di posizione è stata assunta anche dalla giurisprudenza.

La Fnomceo nel 2009 ha poi approvato le 'linee guida in materia di formazione in MNC”'indicando i livelli minimi che medici e odontoiatri devono garantire per esercitare le MNC. Il 7 febbraio 2013 la Conferenza Stato – Regioni ha sancito un accordo concernente i criteri e le modalità per la formazione nelle discipline di agopuntura, omeopatia e fitoterapia: primo importante passaggio per un inquadramento normativo delle MNC”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché il registro dei chiropratici esiste solo sulla carta? Come si controlla, di conseguenza, l'abuso della professione?

La professione medica raccomanda e sottolinea come debbano essere esclusivamente i medici a praticare questa disciplina, in quanto sono gli unici professionisti che possono porre una diagnosi e solo sulla corretta diagnosi può basarsi una terapia corretta.

Con queste premesse, la risposta è in re ipsa: l’abusivismo si previene e si combatte proprio agendo all’interno della professione medica, con l’iscrizione agli Albi degli Ordini provinciali. Il medico segnala all’Ordine il proprio curriculum professionale, le specializzazioni, i master e i titoli acquisiti, che il cittadino può a sua volta verificare accedendo all’anagrafica del Portale www.fnomceo.it. Raccomandiamo alle persone che si affidano alla chiropratica di verificare sempre i titoli in possesso di chi la esercita, oltre alla sussistenza di una copertura assicurativa specifica per responsabilità civile”

 

Quali benefici può avere un paziente che si rivolge ad un chiropratico? E quali rischi sono connessi ad eventuali cattive prescrizioni operate da chiropratici?

“I benefici e i rischi sono strettamente collegati alla professionalità del medico e al suo curriculum formativo e professionale. Desidero sottolineare come l’affidare a qualcuno la propria salute non debba mai essere una scelta casuale. Prendiamo il dolore alla schiena: la diagnosi, che può sembrare semplice, non è in realtà quasi mai banale, presupponendo l’esclusione di patologie che possono essere di area ortopedica, ma anche neurologica, gastroenterologica, posturologica, persino oncologica o psichiatrica. Ne consegue che - ogniqualvolta la sintomatologia si presenti in modo atipico, quando la visita medica ponga dei dubbi diagnostici o se il problema persista per un tempo non limitato - il medico debba, in via preliminare, prescrivere esami di approfondimento”.

 

 

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