CREDITI ECM: COMUNICATO IMPORTANTE !

Con la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 settembre 2018, viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti 2014/2016 con quelli ottenuti dalla formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo- e trasferiti per competenza al triennio 2014-2016, ovviamente non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019.

La procedura di trasferimento dei crediti va attuata collegandosi all’apposita sezione del sito Co.Ge.A.P.S.: http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public

La normativa prevede specifiche situazioni di esonero e di esenzione dall’obbligo di conseguire crediti ECM, come previsto dalla determina della Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) del 17 luglio 2013.

Tutti gli esoneri e/o le esenzioni vanno registrati dal professionista tramite una procedura specifica di autocertificazione, così pure i crediti conseguiti all’estero, quelli derivanti da pubblicazioni scientifiche, da tutoraggio individuale e sperimentazioni; i modelli di autocertificazione sono reperibili nell’ area personale di ogni iscritto al Co.Ge.A.P.S. http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public.

Non sono previsti crediti per attività di docenza tranne quelli derivanti da convegni accreditati e riconosciuti da provider.

Per il triennio 2017-2019 la percentuale dei crediti formativi acquisibili tramite autoformazione sale al 20% dell’ammontare del proprio obbligo formativo. (Es. se l’obbligo formativo è di 150 crediti per triennio 2017/2019 si potranno acquisire massimo 30 crediti).

Per quanto riguarda invece i professionisti pensionati che non hanno esercitato la professione nel sopraddetto triennio 2014/2016, si consiglia di presentare all’Ordine un’autocertificazione attestante tale situazione, in quanto è in corso la definizione dell’iter normativo per questi specifici casi.

Per ogni altra notizia e/o delucidazione l’Ufficio ECM dell’Ordine è a disposizione telefonicamente.

Segreteria OMCeO Ve
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