Disposizioni sulla comunicazione in Sanità e sui direttori sanitari

Cari colleghi/e, corre l'obbligo di ricordare che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2019, sono entrate in vigore anche le nuove disposizioni sulla comunicazione in Sanità e sui direttori sanitari.

Per la prima volta viene confermato quanto consentito dalla Bersani indicando che le comunicazioni potranno contenere esclusivamente gli elementi funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo.

Per quanto riguarda i direttori sanitari, le strutture sanitarie private di cura dovranno dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’Ordine della provincia dove la struttura ha la sede operativa.

Questi i testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale:  

Comma 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

Comma 536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (termine scaduto il 30 aprile 2019).

Giuliano Nicolin Presidente CAO Venezia

Aggiornamento notizia: COMUNICAZIONE FNOMCEO N. 9 del 21.01.2019

Segreteria OMCeO Ve
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