Vaccini anti Covid: legittimo l'obbligo per i sanitari. La sentenza del Consiglio di Stato

Obbligo di vaccino anti Covid per gli operatori sanitari confermato: il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata ieri, mercoledì 20 ottobre 2021, ha respinto l'istanza di alcuni operatori della Regione Friuli Venezia Giulia ancora senza immunizzazione. "L'obbligo vaccinale - si legge - è imposto a tutela non solo del citato personale, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali". Se ne occupa la rivista on line di settore Quotidiano Sanità in un articolo che si può leggere a questo link diretto: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=99228

Vaccini Covid. Per il Consiglio di Stato è “legittimo l’obbligo per gli operatori sanitari”

Respinta l'istanza di alcuni operatori sanitari della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati contro Covid, confermando l'obbligo vaccinale, così come previsto per il personale sanitario dall'art. 4 del decreto legge n. 44/2021. Il personale sanitario è imposto a tutela non solo del citato personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del coronavirus pandemico, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali. 

20 OTT - Il Consiglio di Stato, con una sentenza pubblicata oggi, ha respinto l'istanza di alcuni operatori sanitari della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati contro Covid, confermando l'obbligo vaccinale, così come previsto per il personale sanitario dall'art. 4 del decreto legge n. 44/2021.

Il Consiglio di Stato, superate le questioni processuali che avevano indotto il Tar Friuli Venezia Giulia a dichiarare il ricorso inammissibile, ha confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale, sottolineando che quest'ultimo è imposto a tutela non solo del citato personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del coronavirus pandemico, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali. Ha in particolare chiarito che l'obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Costituzione) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati.

Respinta anche la parte relativa alla non comprovata sicurezza dei vaccini "sperimentali". Per i giudici il carattere condizionato dell’autorizzazione "non incide sui profili di sicurezza del farmaco né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole". La Cma, si spiega, "è peraltro uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell’emergenza pandemica: tra il 2006 e il 2016 sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, specialmente in ambito oncologico, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza, in quanto undici sono state convertite in autorizzazioni ordinarie, due ritirate per ragioni commerciali e le restanti diciassette sono rimaste ancora ad oggi autorizzazioni condizionate, essendo in corso il completamento dei dati".

"Alla luce di queste necessarie, per quanto essenziali e sintetiche, premesse di carattere regolatorio-tecnico, "si deve recisamente confutare e respingere l’affermazione secondo cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano 'sperimentali' come anche quella che mette radicalmente in dubbio la loro efficacia e/o la loro sicurezza, in quanto approvati senza un rigoroso processo di valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l’ammissione".

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Segreteria OMCeO Ve
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